Valutazione dell'accordo sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti sottoscritto in data 4 febbraio 2004 da Federmeccanica, Assistal e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL e, separatamente e in pari data, da Federmeccanica, Assistal e Fismic-Confsal; no...

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

nel procedimento pos. n. 16270, su proposta dei commissari Di Cagno e Figurati; Premesso

1) che con nota del 22 luglio 2003 la Federmeccanica trasmetteva a questa Commissione il testo dell'accordo per la definizione del codice di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali per il settore metalmeccanico e della installazione di impianti, sottoscritto da Federmeccanica e Assistal in data 17 luglio 2003 con le organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, e, il giorno successivo, con le organizzazioni Fismic e UGL-Metalmeccanici, chiedendo la valutazione di idoneita' di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni; 2) che questa Commissione, prima di procedere all'invio del testo alle organizzazioni degli utenti e alla conseguente formale valutazione dell'accordo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, allo scopo di approfondire unitamente alle parti una serie di problematiche poste dal testo dell'accordo stesso, con nota del 23 ottobre 2003, prot.

12657 invitava in audizione i sottoscrittori delle intese; 3) che le audizioni si svolgevano presso la sede della Commissione di garanzia nelle giornate del 30 ottobre e del 6 novembre 2003, e nel corso delle stesse la Commissione rappresentava alle parti i profili di problematicita' che era dato ravvisare nell'accordo del 17 luglio 2003, con particolare riferimento alla definizione delle prestazioni indispensabili, al rapporto della disciplina pattizia con le regolamentazioni vigenti in settori connessi, all'espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, alle modalita' di proclamazione delle azioni di sciopero e alla necessita' di prevedere intervalli fra le stesse; 4) che, alla luce delle considerazioni esposte dalla Commissione di garanzia nelle audizioni del 30 ottobre e del 6 novembre 2003, le parti originariamente stipulanti, al termine di un'ulteriore fase di confronto, convenivano di rettificare l'Accordo del 17 luglio 2003; 5) che in data 4 febbraio 2004 la Federmeccanica e l'Assistal sottoscrivevano con le organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL un nuovo accordo, che in pari data veniva inviato alla Commissione per le valutazioni di competenza; 6) che con nota del 17 febbraio 2004, prot. n. 2214 la Commissione inviava il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, assegnando a tali organizzazioni il termine di quindici giorni per l'invio del predetto parere; 7) che, entro tale termine, sono pervenuti i pareri favorevoli dell'Unione nazionale consumatori e dell'ADOC; 8) che successivamente, in data 27 febbraio 2004, la Federmeccanica inviava alla Commissione il testo del predetto accordo sottoscritto anche da FISMIC-Confsal e UGL-Metalmeccanici; Considerato

1) che l'accordo del 4 febbraio 2004 risulta sottoscritto dalle organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che operano nel settore metalmeccanico e da un insieme di organizzazioni sindacali che comprende le piu' significative sigle sindacali presenti nel settore; 2) che nel punto 1) dell'accordo e' puntualmente definito il campo di applicazione della disciplina, con riferimento alle attivita' delle imprese che esercitano la conduzione di impianti, reti e apparecchiature analiticamente ivi indicati; 3) che, di conseguenza, l'ambito di applicazione dell'accordo e' sufficientemente individuato, fermo restando il potere-dovere della Commissione di intervenire nei settori che non risultassero coperti da disciplina; 4) che le parti si sono espressamente impegnate, nella definizione dei piani aziendali delle prestazioni indispensabili a garantire la continuita' dei servizi e a tenere conto degli accordi o delle regolamentazioni vigenti nei settori nei quali si inseriscono le attivita' di cui al punto 1) dell'accordo; 5) che viene espressamente previsto, a ´chiusuraª del punto 1) dell'accordo, che in caso di perdurante contrasto tra azienda e sindacati dei lavoratori in ordine al contenuto del ´piano delle prestazioni indispensabiliª concernente ogni singola azienda o unita' produttiva, acquistera' validita' in via provvisoria il ´piano predisposto dall'azienda; 6) che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, il punto 4) dell'accordo 4 febbraio 2004 prevede un'apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, nella quale si individuano diverse sedi di...

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