Il federalismo fiscale e la Regione siciliana

AutoreGaetano Armao
Occupazione dell'autoreAssessore Regionale dell'Economia per la Regione siciliana.
Pagine167-172

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IL FEDERALISMO FISCALE E LA REGIONE SICILIANA Gaetano ARMAO*

Intanto ringrazio il professore Parlato e mi scuso anticipatamente in quanto devo poi correre in assessorato, ringrazio il Presidente Giampaolino e la Presidente della cortesia di avermi invitato a svolgere un intervento sui temi del cosiddetto federalismo iscale applicabili alla Regione siciliana.

Una piccola notazione di ordine personale: quando svolgevo approfondimenti e interventi di tipo giuridico, mi sforzavo di non cadere nelle questioni politiche o nell’eterna tentazione di sfociare nei sociologismi, di cui ricordava Vittorio Emanale Orlando nella sua famosa prolusione palermitana. Adesso mi viene chiesto un intervento di tipo istituzionale e quindi farò una relazione di tipo giuridico, ma tenterò di equilibrare le mie analisi, le mie valutazioni nella duplice veste di responsabile dell’economia siciliana in questo momento nonché di tecnico di questo settore.

Sul punto dell’applicazione della legge 42 alla Regione siciliana, ho fornito relazione alla segreteria del convegno, quindi molte delle considerazioni potrete vederle in modo molto più sviluppato e compiuto negli atti scritti, cercherò qui di fare una sintesi anche per non dilungarmi eccessivamente.

La Regione siciliana ha, sin dalla ine 2010, avviato un serrato confronto con lo Stato in ordine alla sua ricomprensione nell’ambito dei decreti attuativi della legge 42 del 2009.

Il tentativo del Governo nazionale è stato quello di ricondurre pienamente le Regioni a Statuto speciale nell’alveo della disciplina generale delle Regioni ordinarie, quindi in qualche modo in contraddizione rispetto alle previsioni della legge 42 stessa che distingue puntualmente le Regioni a statuto ordinario da quelle a statuto speciale, non per farne una riserva indiana ma per consentire che la disciplina sull’autonomia inanziaria - condivido la contestazione che tutti da giuristi facciamo della denominazione pubblicitaria “federalismo iscale” invece di ricondurla al concetto di autonomia inanziaria o inanziamento dell’autonomia, come diceva puntualmente il professore Di Pietro - e in questo senso ha cercato la Regione siciliana di ricondurre la disciplina dell’autonomia inanziaria ad una disciplina che fosse letta nel crisma dell’autonomia statutaria e dello Statuto. Quindi, non una disciplina del tutto riconducibile al decreto attuativo della legge 42, ma una disciplina che passasse per una declinazione puntuale alla stregua e alla luce dei principi statutari.

* Assessore Regionale dell’Economia per la Regione siciliana.

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In questo senso abbiamo, in un primo momento, reagito al tenore della prima stesura del decreto attuativo del cosiddetto federalismo regionale e siamo riusciti, coordinando tutte le Regioni a statuto speciale, a far introdurre una chiara clausola di esclusione, parimenti è avvenuto per quanto concerne il cosiddetto federalismo municipale e lo stesso per quanto concerne la omogeneizzazione o armonizzazione dei bilanci pubblici.

Questo non, ripeto, al ine di creare una riserva indiana dove non troverà applicazione il federalismo iscale, in quanto dobbiamo conformarci anche alla denominazione legislativa, ma per consentire un’opportuna disciplina che sia ricondotta alle clausole statutarie, ai principi della stessa legge 42.

La legge 42, peraltro, è stata opportunamente interpretata dalla Costituzione su impugnativa proposta dalla stessa Regione siciliana, con la sentenza, a voi ben nota, del 2010, la 201, laddove con la sentenza interpretativa di rigetto, la Corte ha chiaramente richiamato quali articoli puntualmente si applicano alle regioni a statuto speciale, cioè gli articoli 15, 22 e 27, ritenendo che nessuna delle disposizioni della legge 42, ad eccezione di quelle poc’anzi citate, possa trovare applicazione, neanche in termini di principio, nei confronti delle regioni stesse, con la conseguenza che la sede opportuna per declinare il federalismo iscale per quanto concerne le regioni a statuto...

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