Federalismo regionale e costi standard
Autore | Andrea Parlato |
Occupazione dell'autore | Già Ordinario di Diritto Finanziario - Università di Palermo. |
Pagine | 173-188 |
FEDERALISMO REGIONALE E COSTI STANDARD
A PARLATO*
Rivolgo il mio ringraziamento a lei signor Presidente per avermi concesso la
parola ed anche per l’ospitalità. Il mio ringraziamento ancora alla Presidente della
Sezione Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana, Dott.ssa Rita Ar-
rigoni, per la considerazione dimostratami e per avermi invitato a questa occasione
di studio e di confronto.
. I . /
Ho avuto frequenti occasioni di confronto e di riessione sul tema del federali-
smo scale e sulle difcoltà della sua prima attuazione, sin dalla formulazione dai
primi schemi, più volte ripetuti e corretti, di disegni di legge1. Tuttavia il tema è per
me sempre coinvolgente, con riguardo alle scelte politiche, agli scopi pressati e
alle determinazioni normative, con le quali tali scopi si intendono conseguire. Al-
tresì mi preme considerare gli effetti economici, che nel sistema nanziario saranno
conseguenti all’attuazione della scelta federalistica.
Tale scelta riguarda la conciliazione tra spesa pubblica e acquisizione delle risor-
se necessarie. Il federalismo scale si propone come modello attraverso il quale tale
conciliazione è attuabile.
Invero le considerazioni che seguono sono certamente inuenzate dalle mie stes-
se basi culturali e dalle esperienze di studio, che mi hanno impegnato prima in inda-
gini di economia della nanza pubblica e di politica economica e, successivamente,
nell’esame degli apparati normativi.
È preliminare la considerazione dell’ottimalizzazione della spesa pubblica e del-
la conseguente correlazione con le norme idonee a nanziarla.
Ritengo doveroso, però, per onestà concettuale e per esigenze di prospettazione,
non trascurare talune indicazioni relative alle fasi legislative della normazione in
materia federalistica.
Il 29 aprile 2009 il Senato della Repubblica ha approvato, in modo denitivo, il
disegno di legge (già approvato dallo stesso Senato e modicato dalla Camera dei
* Già Ordinario di Diritto Finanziario - Università di Palermo.
1 A. PARLATO, Relazione conclusiva, in Atti del Convegno di studi sul tema “Prospettazioni di
attuazione del federalismo fiscale in Sicilia”, Palermo, 26-27 giugno 2009, pag. 111.
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Deputati) recante la delega al Governo in materia di federalismo scale, in attuazio-
ne dell’art 119 Cost. Si tratta della ben nota “legge base” per il federalismo scale.
Già il disegno di legge destava talune perplessità, nella considerazione del con-
tenuto delle relazioni relative ai controlli legislativi preventivi. Mi riferisco all’Ana-
lisi Tecnica Normativa (A.T.N.) e all’Analisi dell’Impatto della Regolamentazione
(A.I.R.). Quest’ultima (A.I.R.) “consiste nella valutazione preventiva degli effetti di
ipotesi di intervento normativo, ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e
sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni mediante
comparazione di opzioni alternative2”.
Non mi soffermo a considerare la travagliata vicenda della normativa dell’A.I.R.;
mi limito a ricordare che l’obbligo di realizzare l’A.I.R. e di predisporre la corrispon-
dente relazione informativa va riferito alla generalità dei disegni di legge e degli sche-
mi di atti normativi governativi. Segnatamente l’A.I.R. è uno strumento per stabilire
la necessità di un intervento di regolamentazione e per scegliere quello più efcace.
In denitiva l’A.I.R. consiste:
a) nella valutazione dell’impatto della regolamentazione sull’organizza-
zione delle amministrazioni pubbliche;
b) nella valutazione dell’impatto della regolamentazione sui cittadini e
sulle imprese.
L’A.I.R. contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento di regolamen-
tazione la cui eventuale adozione è in discussione.
Con riferimento al disegno di legge sul federalismo scale (ora l. 42/2009) si
osserva che l’A.I.R. si concreta nella relazione con la quale vengono identicati:
l’ambito e la necessità dell’intervento normativo; i destinatari del provvedimento;
gli obiettivi e i risultati attesi. Sembra che i riferimenti all’art. 119 Cost. e il gene-
rale riferimento al titolo V Cost., l’identicazione dei destinatari del provvedimen-
to, nonchè l’obiettivo di favorire il superamento del sistema di nanza regionale e
locale, costituiscono enunciati prevalentemente informati ad una generalizzazione.
Infatti, tali riferimenti non rivelano incisivi collegamenti con il disegno di legge.
In particolare, l’illustrazione del contesto e degli obiettivi, avrebbe dovuto com-
prendere la valutazione delle “opzioni”. In primo luogo sarebbe stata da valutare
la cosiddetta opzione zero, cioè l’assenza di intervento regolativo, consistente nel
mantenimento della regolamentazione vigente.
Inoltre avrebbero dovuto essere valutate le opzioni di minore ‘interferenza’ con
l’autonomia della società civile: segnatamente le opzioni basate sulla volontarietà
(ad esempio campagne di sensibilizzazione; standard ad adesione volontaria) o di
autoregolazione (ad esempio codici deontologici; autoregolamentazioni di settore
tutelate da organismi indipendenti).
2 Per quanto attiene all’A.I.R. (analisi dell’impatto della regolamentazione) v. D. P. Cons. dei Ministri,
11 settembre 2008, n. 4170, con riguardo all’obbligo di relazione. Per questo riguardo ralativo all’A.T.N.
(Analisi Tecnica Normativa) v. l. 23 agosto 1998, n. 400 e l. 8 marzo 1999, n. 50, nonché Direttiva del Pres.
Cons. dei Ministri 27 marzo 2000; con riguardo all’A.I.R. v. La tela di Penelope, a cura di A. NOTALINI e G.
TIBERI, con prefazione di Franco Bascuri, Bologna, Quaderni di Astrid ed ivi i saggi di M. MARTELLI, F. DE
FRANCESCO, S. CERILLI, L. LO SCHIAVO, G. MEZZANTINI, M. CARLI, A. FLORI, R. MARZULLI.
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