DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2011 - Disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in materia di attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell''imposta sul valore aggiunto per l''anno 201...

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12, con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione della delega, nonche' quelli specifici concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane ed il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale»;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, la cui percentuale deve essere fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Rilevato che il predetto articolo 2, comma 4, assume a riferimento, ai fini dell'attribuzione ai singoli comuni della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto, il territorio su cui si e' determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo e dispone, inoltre, che l'assegnazione di tale compartecipazione, in sede di prima applicazione ed in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per comune, avvenga sulla base del gettito della citata imposta per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune;

Visto, altresi', l'articolo 14, comma 10, dello stesso decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che, fino a quando non sono disponibili le informazioni necessarie per assicurare l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia, tale assegnazione avviene, in sede di prima applicazione, sulla base del gettito della medesima imposta sul valore aggiunto distinto per regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune;

Considerato che l'importo finanziariamente...

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