Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

LEGGE 26 febbraio 2004, n.64 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana

e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione

e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 26 febbraio 2004

    CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2257)

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 15 maggio 2003.

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1, 2, 5, 6 e 10.

    Esaminato dalla 3 commissione il 1 ottobre 2003.

    Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.

    Camera dei deputati (atto n. 4351)

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

    Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 22 ottobre 2003 e il 28 gennaio 2004.

    Esaminato in aula ed approvato il 4 febbraio 2004.

Allegato

Accordo (In corso di caricamento)

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TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria (qui di seguito definite "le Parti Contraenti") desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due paesi, ed in particolar modo per gli investimenti effettuati da cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e riconoscendo che offrendo incoraggiamento e reciproca protezione a tali investimenti si contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, concordano con il presente Accordo quanto segue

Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo

  1. Il termine "investimento" indica qualsiasi tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi e i regolamenti di quest'ultima senza limitare i concetti generali di quanto precede, il termine "investimento" comprende

    (a) beni mobili e immobili, e ogni altro diritto di proprieta', quale ipoteche, vincoli o pegni, compresi i diritti di garanzia reale sui beni di una parte terza nella misura in cui possono essere investiti; (b) titoli azionari, titoli obbligazionari, capitale sociale, quote di partecipazione ed altri strumenti o documenti di credito negoziabili, nonche' titoli pubblici e di Stato in generale; (c) crediti per somme di denaro, nonche' redditi reinvestiti, come definiti al successivo paragrafo 5; (d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, denominazioni commerciali ed avviamento; (e) ogni altro diritto di natura economica derivante da legge o contratto ed ogni licenza, concessione e franchigia rilasciata in conformita' con le disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

  2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, stia effettuando o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

  3. Per "cittadino", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intende una persona fisica avente la nazionalita' della Parte Contraente.

  4. Per "societa'", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intendono enti, ditte, associazioni...

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