ORDINANZA COMMISSARIALE 23 febbbraio 1998 Integrazione all'ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997 recante: "Disposizioni in materia di rifiuti urbani, di rifiuti speciali e di rifiuti da imballaggio secondario e terziario". (Ordinanza n. 13)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23

dicembre 1997 con il quale lo stato di emergenza socio economico

ambientale nella regione Puglia e' stato prorogato a tutto il 31

dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 22/1997, dove e' previsto

che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita

la riduzione dello smaltimento finale attraverso il riutilizzo,

riciclaggio ed altre forme di recupero dei rifiuti stessi e che a

tale scopo le autorita' competenti promuovono e stipulano accordi e

contratti di programma con i soggetti economici interessati;

Considerato che in fase di applicazione della citata ordinanza n.

1/97 e' emersa la opportunita' di dettare ulteriori disposizioni

integrative per la disciplina dei rifiuti speciali destinati al

riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero, al fine di

promuovere e favorire il recupero, attraverso il riutilizzo, dei

rifiuti speciali prodotti in Puglia negli insediamenti produttivi

locali interessati ad utilizzare rifiuti nel proprio ciclo produttivo

o comunque allo svolgimento di una delle operazioni di cui

all'allegato C del citato decreto legislativo;

Ritenuto necessario per quanto sopra di provvedere ad integrare le

disposizioni gia' emanate con la ordinanza n. 1/97 per disciplinare

la gestione ed il recupero dei rifiuti;

Ordina:

Il testo del n. 2 del dispositivo dell'ordinanza n. 1/97 e'

sostituito dal seguente testo:

"2. E' consentito il conferimento dei rifiuti speciali provenienti

da fuori regione negli impianti di smaltimento esercitati in Puglia,

ad esclusione di quelli posti a servizio dei bacini di utenza in

attuazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani

il cui esercizio rientra nella titolarita' dei comuni, nonche' il

conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli

impianti di recupero esercitati in Puglia, solo e unicamente alla

condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto titolare della

gestione dell'impianto di smaltimento o recupero interessato, uno

specifico protocollo di intesa con il Commissario delegato che

impegni il gestore stesso:

  1. ad assicurare lo smaltimento o il recupero dei rifiuti speciali

    prodotti nell'ambito del territorio regionale, attraverso

    l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento di rifiuti

    speciali aventi per oggetto rifiuti speciali prodotti nel territorio

    ...

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