ORDINANZA COMMISSARIALE 23 febbbraio 1998 Integrazione all'ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997 recante: "Disposizioni in materia di rifiuti urbani, di rifiuti speciali e di rifiuti da imballaggio secondario e terziario". (Ordinanza n. 13)
IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre 1997 con il quale lo stato di emergenza socio economico
ambientale nella regione Puglia e' stato prorogato a tutto il 31
dicembre 1998;
Vista la propria ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 22/1997, dove e' previsto
che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita
la riduzione dello smaltimento finale attraverso il riutilizzo,
riciclaggio ed altre forme di recupero dei rifiuti stessi e che a
tale scopo le autorita' competenti promuovono e stipulano accordi e
contratti di programma con i soggetti economici interessati;
Considerato che in fase di applicazione della citata ordinanza n.
1/97 e' emersa la opportunita' di dettare ulteriori disposizioni
integrative per la disciplina dei rifiuti speciali destinati al
riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero, al fine di
promuovere e favorire il recupero, attraverso il riutilizzo, dei
rifiuti speciali prodotti in Puglia negli insediamenti produttivi
locali interessati ad utilizzare rifiuti nel proprio ciclo produttivo
o comunque allo svolgimento di una delle operazioni di cui
all'allegato C del citato decreto legislativo;
Ritenuto necessario per quanto sopra di provvedere ad integrare le
disposizioni gia' emanate con la ordinanza n. 1/97 per disciplinare
la gestione ed il recupero dei rifiuti;
Ordina:
Il testo del n. 2 del dispositivo dell'ordinanza n. 1/97 e'
sostituito dal seguente testo:
"2. E' consentito il conferimento dei rifiuti speciali provenienti
da fuori regione negli impianti di smaltimento esercitati in Puglia,
ad esclusione di quelli posti a servizio dei bacini di utenza in
attuazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani
il cui esercizio rientra nella titolarita' dei comuni, nonche' il
conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli
impianti di recupero esercitati in Puglia, solo e unicamente alla
condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto titolare della
gestione dell'impianto di smaltimento o recupero interessato, uno
specifico protocollo di intesa con il Commissario delegato che
impegni il gestore stesso:
-
ad assicurare lo smaltimento o il recupero dei rifiuti speciali
prodotti nell'ambito del territorio regionale, attraverso
l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento di rifiuti
speciali aventi per oggetto rifiuti speciali prodotti nel territorio
...
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