LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 2012, n. 10 - Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitivita' del Trentino.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 1º giugno 2012 ) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunita' 1. Per fronteggiare la crisi economica in atto la Giunta provinciale promuove la conclusione di un'intesa-quadro con il Consiglio delle autonomie locali al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse provinciali destinate alla realizzazione di opere dei comuni e delle comunita' gia' ammesse a finanziamento, la riduzione dei tempi di pagamento dei crediti vantati dalle imprese e di attuare altre misure di contrasto alla crisi economica. L'intesa ha anche i contenuti ad essa attribuiti, tra l'altro, dai commi 2, 6 e 9. L'intesa dev'essere raggiunta entro venti giorni dal ricevimento della proposta; in caso di mancata intesa la Giunta provinciale puo' comunque adottare gli atti necessari, tenendo conto delle posizioni emerse, salvo che entro il predetto termine il Consiglio delle autonomie locali non si pronunci in senso contrario con il voto dei due terzi dei propri componenti.

  1. Per i fini del comma 1, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale, mediante il coinvolgimento degli enti interessati, promuove una valutazione complessiva dei tempi necessari per appaltare le opere dei comuni e delle comunita', disciplinando l'istituzione di tavoli tecnici per ciascun ambito territoriale definito ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

    I tavoli hanno il compito di effettuare la valutazione dei tempi e, con riferimento a ciascuna opera che sia stata considerata appaltabile entro il 31 dicembre 2014, di definire un cronoprogramma che fissi i tempi per concludere ciascuna fase procedurale necessaria per avviare le procedure di appalto entro il termine fissato dal cronoprogramma.

  2. In esito alle valutazioni dei tavoli tecnici previsti dal comma 2, ciascun comune o comunita' interessati approvano il cronoprogramma e, se necessario, aggiorna i propri strumenti di programmazione. L'approvazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento dei documenti inviati dai tavoli tecnici. In caso di mancata approvazione del cronoprogramma e degli aggiornamenti necessari agli strumenti di programmazione entro il predetto termine, il finanziamento provinciale per l'opera e' revocato e le relative risorse sono destinate ad incrementare i budget territoriali di comunita'.

  3. Il cronoprogramma puo' essere aggiornato con le procedure stabilite dai commi 2 e 3. In tal caso, salvo eventi straordinari e imprevedibili, gli aggiornamenti devono assicurare l'avvio delle procedure di appalto entro il 31 dicembre 2014.

  4. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per concludere ciascuna fase procedurale prevista dal cronoprogramma la Provincia diffida l'ente interessato fissando un termine ad adempiere non superiore a quarantacinque giorni. Il finanziamento e' revocato in caso di ulteriore inadempimento, salvo che entro il predetto termine l'ente interessato non abbia delegato alla Provincia o, nel caso dei comuni, anche alla comunita' l'esercizio delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 10 settembre 1993, n.

    26 (legge provinciale sui lavori pubblici). In caso di revoca del finanziamento le relative risorse sono destinate ad incrementare i budget territoriali di comunita'.

  5. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce con propria deliberazione i casi, i criteri e le modalita' in base ai quali il comune o la comunita' procedono, se necessario, alla riprogrammazione delle risorse relative alle opere previste da quest'articolo la cui appaltabilita' non puo' avvenire entro il 31 dicembre 2014. La riprogrammazione delle risorse dev'essere effettuata dall'ente interessato sostituendo l'opera con altre opere appaltabili nel predetto termine. In sede di definizione dei criteri sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di contabilizzazione delle somme non confermate, che possono prevedere anche l'autorizzazione di appositi stanziamenti tra le partite di giro del bilancio.

  6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 (Revisione straordinaria degli interventi dei comuni), comma 2 bis, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19.

  7. Se necessario ai fini di questo articolo la Provincia aggiorna i propri strumenti di programmazione.

  8. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro quindici giorni, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione di quest'articolo, compresi quelli per la quantificazione della quota di contributo da revocare.

  9. In caso di inosservanza dei termini per il pagamento di lavori eseguiti affidati dagli enti locali, l'impresa esecutrice puo' informare la Provincia depositando copia delle fatture inevase. Nel rispetto dei vincoli posti alla Provincia dal patto di stabilita' interno di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, il tavolo tecnico del territorio interessato adotta le iniziative necessarie al pagamento delle somme dovute e puo' anche richiedere, nei casi individuati dalla Giunta provinciale, un'anticipazione da parte di Cassa del Trentino, con successiva compensazione delle somme dovute dalla Provincia all'amministrazione che ha disposto l'affidamento dei lavori.

  10. In occasione della manovra di finanza provinciale per l'anno 2013 la Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale i dati relativi allo stato di attuazione degli investimenti pubblici rispetto ai tempi programmati per la realizzazione delle opere.

    Art. 2

    Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici e' inserito il seguente:

    '6-bis. Questa legge non si applica alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale del contributo di concessione disciplinate dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), nei casi stabiliti dall'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

    380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).'.

    Art. 3

    Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica 1. Al fine di sostenere le politiche di sviluppo e accrescere la competitivita' del sistema, la Provincia attua un processo di modernizzazione del sistema pubblico provinciale informato a principi di sussidiarieta', adeguatezza, semplificazione, innovazione, qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese nonche' di efficienza e di economicita' nell'utilizzo delle risorse pubbliche. A tal fine la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, un piano di miglioramento della pubblica amministrazione.

  11. Il piano, anche attraverso successive integrazioni, individua gli interventi e le azioni da porre in essere nei seguenti ambiti, anche tenendo conto delle misure in corso di realizzazione:

    1. riorganizzazione del sistema pubblico provinciale;

    2. semplificazione amministrativa;

    3. iniziative per l'amministrazione digitale;

    4. analisi e monitoraggio della spesa pubblica e individuazione delle misure di razionalizzazione e qualificazione e dei processi erogativi al fine di contenere le spese di funzionamento, di migliorare i processi di produzione dei servizi pubblici e di rimuovere spese eccedenti e improduttive, prevedendo inoltre specifici criteri di riduzione delle spese per incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dal capo I-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);

    5. orientamento del sistema dei controlli anche agli obiettivi di cui al comma 1;

    6. interventi per la trasparenza;

    7. rilevazione della soddisfazione degli utenti;

    8. sistemi di incentivazione e valutazione della dirigenza e del personale orientati al...

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