I Delitti di favoreggiamento delle migrazioni illegali

AutorePaola Scevi
Pagine825-833

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@1. Profili generali. Il favoreggiamento dell'ingresso illegale. Il favoreggiamento dell'emigrazione illegale

- La legislazione vigente in materia di immigrazione, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contempla un apparato sanzionatorio per i delitti di favoreggiamento delle migrazioni illegali di stranieri improntato a grande rigore, segnatamente dopo le rilevanti modifiche apportate all'articolo 12 T.U. dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271".

Il nostro ordinamento non configura l'ingresso illegale dello straniero nel territorio italiano come reato - condotta che viene qualificata come illecito di natura amministrativa che comporta l'applicazione dell'espulsione - se non in caso di rientro illegale dello straniero precedentemente espulso (art. 13, commi 13 e 13-bis, T.U.) 1.

La repressione penale è calibrata non già sulla condotta del «clandestino», bensì sulle sole condotte pregne di reale disvalore etico-giuridico 2, talché l'articolo 12, comma 1, T.U., punisce, tra l'altro, il compimento di atti diretti a procurare 3 l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nel Testo unico.

Dall'onnicomprensivo riferimento alla violazione delle disposizioni del Testo unico sono derivati dubbi in ordine alla conformità della fattispecie incriminatrice del favoreggiamento dell'ingresso al principio di determinatezza e di tassatività di cui all'articolo 25, comma 2, Cost. 4. Occorre tuttavia osservare che la regola della tipicità del precetto penale è soddisfatta attraverso il riferimento alle disposizioni del Testo unico, sicché la violazione di ciascuna di tali disposizioni, salvo che non costituisca più grave reato, integra la fattispecie penale in esame. Sul punto la Corte di cassazione ha affermato che ne può derivare soltanto una maggiore difficoltà di individuazione e ricostruzione della fattispecie concreta, ma non anche un difetto di tipicità della fattispecie astratta, in sè compiutamente definita e comprendente al suo interno, ogni possibile combinazione della prevista attività diretta a favorire l'ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato con la violazione di ciascuna delle specifiche disposizioni (attinenti alla materia) del Testo unico sull'immigrazione 5.

Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale è di mera condotta, a forma libera e di pericolo 6 - il reato è perfetto in presenza di un'attività diretta ed idonea a realizzare l'obiettivo, non è dunque necessario che l'ingresso clandestino sia effettivamente avvenuto 7 -, la condotta deve presentare almeno il requisito dell'idoneità degli atti 8.

L'analisi della fattispecie incriminatrice non può prescindere dalla valutazione in ordine alla condotta punibile, cioè se sia solo quella riferibile al mero ingresso nel territorio dello Stato, o se vi possano essere ricomprese altre attività comunque dirette a favorire l'ingresso degli stranieri in violazione delle disposizioni del Testo unico.

La Corte di Cassazione ha delineato con chiarezza i profili del delitto in esame ricomprendendovi il compimento di tutti gli atti che realizzano l'immigrazione di stranieri in violazione delle norme del Testo unico - fra le quali vi sono anche le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno dello straniero per motivi di lavoro - in particolare ogni qualvolta il trattenimento nel territorio dello Stato debba considerarsi illegale fin dal suo inizio, con l'atto di ingresso in Italia, perché già conseguenza di un'azione illegale. La Suprema Corte ha ritenuto che integra il reato in questione non solo l'attività diretta (ovvero anche solo propedeutica e finalizzata od indirizzata) a favorire gli ingressi clandestini di stranieri nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina legale, ma ogni tentativo di elusione delle disposizioni del T.U. e, dunque, anche i casi in cui il visto di ingresso sia stato richiesto ed eventualmente ottenuto fraudolentemente e mediante simulazione dei necessari presupposti 9.

Il reato di favoreggiamento all'ingresso del territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, sussiste anche se i clandestini sono cittadini di uno Stato che abbia aderito all'Unione europea 10 successivamente alla commissione del reato non vertendosi inPage 826 materia di abolito criminis poiché «la fattispecie non ha subìto modificazioni in conseguenza di una successione di leggi penali che non vi è stata» 11.

La norma incriminatrice è rimasta invariata e la ratifica del Trattato di adesione all'Unione Europea non può considerarsi come norma integratrice del precetto penale sottoposta al regime di cui all'art. 2, comma 2, c.p., né come elemento esterno che ridisegni la fattispecie penale del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che tale resta in relazione a tutti i soggetti stranieri 12.

Le fonti extrapenali che hanno sancito l'adesione di nuovi Paesi all'Unione europea, pur costituendo il presupposto della condotta, non si incorporano nel precetto penale, di cui all'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione, in quanto non concorrono a delinearlo: la norma extrapenale conferisce significato al precetto, contribuendo ad individuare il suo contenuto offensivo, ma si pone al di fuori di esso. Pertanto non può parlarsi di abolitio criminis, se pure «in via mediata» 13.

Il primo comma dell'articolo 12 T.U., sostituito dall'articolo 11, comma 1, lett. a) della legge n. 189/ 2002, e successivamente modificato dall'art. 1-ter del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271, estende la sanzione penale anche a chi procuri l'ingresso illegale di uno straniero nel territorio di uno Stato diverso dall'Italia 14.

La norma incriminatrice, che punisce alla stessa maniera quelle condotte che presentano un'identica connotazione criminale, a prescindere dal fatto che l'Italia sia la destinazione finale o una tappa intermedia della immigrazione clandestina, ha ampliato la sfera della propria operatività al fine di realizzare una cooperazione internazionale diretta al contenimento della pressione migratoria ed al contrasto dell'immigrazione illegale 15, anche nello spirito dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, ratificato e reso esecutivo con legge n. 388/1993 16. La cooperazione e gli interventi previsti da detto accordo nel settore che qui rileva hanno un'unica finalità: «garantire la protezione dell'insieme dei territori degli Stati dall'immigrazione clandestina» (art. 7, concernente le misure applicabili a breve termine) e «impedire l'immigrazione clandestina di cittadini di Stati non membri delle Comunità europee» (art. 17, relativo alle misure applicabili a lungo termine).

L'incriminazione del favoreggiamento della migrazione illegale verso l'estero consente di reprimere penalmente, ex se, l'attività di «gestione» sul territorio nazionale del traffico dei clandestini in transito verso altri Paesi: attività ritenuta dunque meritevole di sanzione penale, perché espressiva del fenomeno dello sfruttamento della migrazione clandestina.

Il fatto è punibile in Italia anche se gli atti sono diretti a favorire l'ingresso illegale in un Paese diverso dall'Italia, del quale lo straniero non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, purché venga realizzata nel nostro Paese una parte della condotta che la renda punibile ai sensi dell'articolo 6 c.p. 17.

In ordine alla sussistenza del reato previsto dall'articolo 12, comma 1, quando venga favorito il mero transito dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante di stranieri la cui destinazione finale sia il proprio Paese d'origine, va rilevato che si sono delineati nella giurisprudenza di legittimità due orientamenti contrapposti, uno favorevole alla tesi della insussistenza del delitto dianzi indicato e l'altro favorevole invece alla tesi dell'integrazione della fattispecie descritta nella norma incriminatrice.

Il primo orientamento non ravvisa la sussistenza della fattispecie se la condotta dell'agente non sia diretta a procurare l'ingresso di clandestini in uno Stato straniero, bensì a permettere al soggetto favorito di rientrare nel proprio Paese d'origine 18.

Per il secondo orientamento la fattispecie corrisponde ad un reato di pericolo, che si perfeziona con il mero compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale in un altro Stato, senza che possa assumere rilevanza né la durata di tale ingresso, né la destinazione finale del trasferimento dello straniero 19.

Il più grave delitto di cui al comma 3 dell'articolo 12 si distingue da quello di cui al comma 1 per la previsione del dolo specifico rappresentato dal «fine di trarre profitto anche indiretto».

La norma incriminatrice di cui all'art. 12, comma 1, punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona, chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo unico, compia atti diretti a provocare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero atti diretti a provocare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente 20.

Elemento specializzante della fattispecie di cui al comma 3, rispetto a quella del comma 1, è costituito dalla finalità di trarre profitto anche indiretto; la pena prevista è quella della reclusione da 4 a 15 anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

@2. Le circostanze aggravanti

- L'art. 1-ter del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 - aggiunto dalla legge di conversione 12 novembre 2004, n. 271 - oltre ad inasprire il trattamento sanzionatorio della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 12 T.U., ha inciso profondamente sulla figura di cui al comma 3 e...

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