DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 Luglio 2007 - Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 5;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 91, recante norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare i commi 792, 794, 795 e 1270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, con il quale il prefetto Gianlorenzo Fiore e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per l'attuazione della legge 3 agosto 2004, n. 206;

Ritenuto di dover emanare una direttiva generale di indirizzo al fine di garantire una coerente e coordinata attuazione della medesima legge n. 206 del 2004;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 luglio 2007;

E m a n a la seguente direttiva: Premessa.

Il Parlamento, rendendosi interprete delle giuste aspettative di riconoscimento di quanti, vittime e familiari, hanno pagato un tributo altissimo in termini di sofferenza fisica e morale per fatti di terrorismo, durante una lunga e sanguinosa stagione che ha visto uniti, nello stesso tragico destino, rappresentanti delle Istituzioni, soggetti aventi ruoli di responsabilita' nell'ambito del sistema produttivo, sociale e culturale del Paese e comuni cittadini, e' intervenuto, da ultimo, con la legge 3 agosto 2004, n. 206, di seguito denominata: "legge n. 206 del 2004" nell'intento di offrire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti piu' adeguati di tutela e sostegno.

E' in forza del legame di appartenenza alla comunita' democraticamente fondata, contro cui e' stata portata una vera e propria guerra, che le vittime del terrorismo e delle stragi e i loro familiari sono resi destinatari dalla legge n. 206 del 2004 di una normativa affatto speciale, caratterizzata da istituti particolarissimi che postulano, in eguaglianza di posizioni tra gli appartenenti alla medesima categoria, benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali, anche in deroga alle norme previste dai singoli ordinamenti. Si tratta di misure, talune gia' note alla precedente legislazione, altre di nuova concezione, ma tutte finalizzate ad apprestare un sistema di provvidenze non meramente simbolico, a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari.

  1. Come e' noto, la legge n. 206 del 2004, all'interno di un complesso quadro normativo tuttora vigente (per effetto del rinvio di cui all'art. 1, comma 2), a fianco del miglioramento di benefici di natura indennitaria, gia' previsti dalla precedente legislazione, ha introdotto nuove misure a favore dei cittadini italiani, siano essi dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi o liberi professionisti, nonche' dei cittadini stranieri per eventi accaduti sul territorio nazionale, e dei loro familiari, vittime di atti di terrorismo e di strage di tale matrice.

    Tali misure, che ampliano la platea dei destinatari, incidono in maniera particolare sui trattamenti pensionistici e sul relativo trattamento fiscale; rideterminano l'entita' delle speciali elargizioni; dispongono l'erogazione di un nuovo ulteriore assegno vitalizio; rimodulano in senso piu' ampio le disposizioni che attribuiscono ai superstiti delle vittime, con un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, la concessione di due annualita' di pensione; pongono a carico dello Stato la spesa per l'assistenza psicologica e per il patrocinio legale delle vittime e dei loro familiari; eliminano gli oneri di partecipazione alla spesa sanitaria.

    A fronte del cennato contesto normativo, appaiono opportune - anche alla luce dell'opera svolta dal Commissario straordinario nominato dal Governo nel settembre del 2006 - alcune indicazioni che agevolino le singole amministrazioni competenti ad una attuazione omogenea delle norme in parola. Indicazioni, queste, che non possono prescindere da una disamina puntuale di alcuni profili di particolare problematicita'.

  2. Occorre, in primo luogo, ricordare come destinatari delle disposizioni in parola sono le vittime, cioe' coloro che sono deceduti ovvero che hanno riportato un'invalidita' permanente in conseguenza di episodi di terrorismo o di stragi di tale matrice, ed i familiari anche superstiti.

    Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1-bis, introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 1270), sono altresi' destinatari della legge n. 206 del 2004 i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonche' le vittime e loro familiari della cosiddetta "banda della Uno bianca".

    Per l'individuazione dei familiari superstiti, soccorre il rinvio operato dalla legge n. 206 del 2004 (art. 1, comma 2) alla precedente e tuttora vigente legislazione in materia. In forza di tali rinvii, sono destinatari dei benefici i soggetti indicati dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980, come integrato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 302 del 1990 e, da ultimo, dall'art. 82, comma 4, della legge n. 388 del 2000. Ancorche' tale norma abbia ad oggetto l'ordine in base al quale si provvede alla erogazione della speciale elargizione prevista dalla richiamata legge n. 466 del 1980, la stessa appare idonea ad identificare i soggetti ritenuti meritevoli dell'intervento di sostegno e di assistenza da parte dello Stato. Cio', peraltro, solo laddove le norme della legge n. 206 del 2004 non dispongano diversamente, individuando puntualmente gli aventi diritto, in concorso con la vittima, ovvero nella qualita' di superstiti.

    Sempre con riferimento ai soggetti destinatari delle norme in parola, un aspetto particolare merita di essere approfondito. Si tratta del diritto dei cittadini stranieri (siano essi appartenenti all'Unione europea o extracomunitari) a vedersi riconosciuto il complesso di benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004, per eventi...

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