REGOLAMENTO 30 marzo 2012, n. 1 - Modifiche al regolamento emanato con DPGR 05.08.2004, n. 1/Reg. avente ad oggetto 'Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 20 del 13 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione;

Visto l'art. 39 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 2 del 7 marzo 2012;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'art. 3 del Regolamento 1/2004

  1. Il comma 2 dell'art. 3 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 05.08.2004, n. 1/Reg. (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica) e' sostituito dal seguente:

'2. In caso di morte di un capo di bestiame e' necessario allegare alla richiesta di contributo il certificato attestante le cause della morte rilasciato da medico veterinario abilitato o da strutture tecniche sanitarie a tale fine individuate dalla legislazione vigente in materia sanitaria e dai relativi disciplinari applicativi. Il predetto certificato puo' essere omesso qualora la Struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all'accertamento dell'evento accerti e certifichi direttamente la causa del decesso. Al certificato rilasciato da medico veterinario abilitato o da struttura tecnica...

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