LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2010, n. 50 - Disciplina dell'attivita' di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell`articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 dell'11 ottobre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata);

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio');

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3);

Considerato quanto segue:

  1. La legge n. 157/1992 prevede, all'art. 4, comma 3, che:

    'l'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresi' compiti di controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'';

  2. La Toscana conta oltre centomila cacciatori, di cui il 32,5 per cento svolge la caccia nei confronti della selvaggina migratoria;

  3. La Regione Toscana gia' dal 2005 ha organizzato un archivio informatico, presso le amministrazioni provinciali, in cui sono regolarmente censiti e registrati tutti gli uccelli da richiamo in possesso dei cacciatori toscani e che prevede l'aggiornamento di qualunque variazione (nuovi acquisti, cessioni, decessi);

  4. Presso le province sono presenti inoltre gli elenchi di tutti gli allevamenti di uccelli da richiamo autorizzati sul territorio regionale;

  5. L'obiettivo della Regione Toscana e' quello di tendere al raggiungimento della piena autonomia nella produzione di richiami vivi attraverso gli allevamenti;

  6. Per raggiungere il suddetto obiettivo e' stato avviato un processo tendente al raggiungimento della piena autosufficienza, come risulta dall'aumento della...

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