REGOLAMENTO 30 marzo 2012, n. 4 - Regolamento per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura della fauna selvatica in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina della attivita' venatoria in Campania).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 22 del 10 aprile 2012)

LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare;

Visto il decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 16 del 14 febbraio /2012;

Visto che il Consiglio regionale ha approvato il regolamento nella seduta del 14 marzo 2012 Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1 Finalita' 1. Con il presente regolamento la Regione Campania disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva immissione in natura di fauna selvatica in difficolta', l'autorizzazione e il funzionamento degli appositi centri di recupero degli animali selvatici (CRAS), nonche' le modalita' di consegna e/o di segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati.

Art. 2 Segnalazione 1. Il ritrovamento di animali appartenenti a specie selvatiche, morti, feriti o debilitati, e' segnalato al Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Provinciale e, secondo le modalita' da questi statuite, ai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti.

  1. Le suddette autorita', d'intesa con competenti servizi veterinari delle ASL, provvedono:

    1. al trasferimento degli animali bisognosi di cura presso un CRAS;

    2. all'invio delle carcasse rinvenute morte al centro regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV) al fine dell'accertamento autoptico per stabilire le cause di morte;

    3. alla segnalazione all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del rinvenimento di carcasse appartenenti alle seguenti specie: lupo (canis lupus), lontra (lutra lutra) gatto selvatico (felix silvestris), aquila reale (aquila chrysaethos), gufo reale (bubo bubo), falco pescatore (pandion haliaetus), grifone (gyps fulvus), capovaccaio (neophron percnopterus), lanario (falco biarmicus), cicogna nera (ciconia nigra), e delle altre specie che l'ISPRA riterra' opportuno integrare.

  2. Con provvedimento di Giunta regionale, deliberato previa intesa con l'ISPRA, e' aggiornata l'elencazione delle specie il cui decesso o il rinvenimento di carcasse e' da comunicare all'ISPRA medesimo.

    Art. 3 Centro regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV) e Centri di recupero animali selvatici (CRAS) 1 . I CRAS sono strutture pubbliche (dipartimenti scientifici delle Universita') o private (associazioni venatorie, o associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell' Ambiente) aventi le finalita' di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura, o in strutture attrezzate per ospitare animali non piu' idonei al reinserimento in natura, gli esemplari di fauna selvatica.

  3. E' consentito ai CRAS autorizzati presso i dipartimenti scientifici delle Universita' dotati di specifiche strutture di svolgere, su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, attivita' didattiche per promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo habitat. Sugli esemplari di fauna selvatica idonei al reinserimento in natura tali attivita' didattiche non sono consentite.

  4. Il CRIUV, istituito con deliberazione n. 1940 del 30 dicembre 2009, svolge attivita' di monitoraggio sulle patologie e sulle cause di morte della fauna sinantropica.

    Art. 4 Autorizzazioni dei CRAS 1 . I CRAS, per poter esercitare la propria attivita', devono essere autorizzati dalla Giunta regionale della Campania, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'art. 4 comma 6 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attivita' venatoria in Campania).

  5. I CRAS hanno finalita' di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura esemplari di fauna selvatica feriti. Le autorizzazioni possono essere concesse ai dipartimenti scientifici delle Universita', alle associazioni venatorie e a quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ed operanti in Campania.

  6. Il rilascio della autorizzazione e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

    1. la struttura sede del Centro deve possedere i requisiti funzionali e dimensionali previsti dall'art. 5 e relativi al soccorso di primo e secondo livello per cui si richiede l'autorizzazione;

    2. in ogni Centro e' istituita una direzione sanitaria rimessa alla responsabilita' di un medico veterinario;

    3. ogni Centro deve dotarsi di voliere e tunnel di volo adeguati per capacita' e conformazione alla riabilitazione della fauna ospitata;

    4. ogni Centro si avvale di personale qualificato con esperienza almeno biennale nel recupero della fauna selvatica debitamente certificata.

  7. L'istanza di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente che richiede l'autorizzazione ed accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento, e' trasmessa al Settore foreste caccia e pesca e deve contenere in triplice copia:

    1. le generalita' del direttore sanitario e del responsabile del Centro;

    2. la...

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