LEGGE REGIONALE 6 luglio 2012, n. 25 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 13 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche dell'art. 20-bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n.

50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio' e della rubrica 1. Al comma 1, dell'art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: 'caccia agli ungulati' sono inserite le parole: 'e per la caccia ai colombacci'.

  1. Al comma 3, dell'art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: 'Gli appostamenti' sono aggiunte le parole: 'per la caccia agli ungulati'.

  2. Dopo il comma 3 dell'art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente:

    '3-bis. Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia' e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.'.

  3. La rubrica dell'art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni e' conseguentemente cosi' modificata: 'Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci'.

    Art. 2

    Modifiche dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio' 1. Alla lettera h), del comma 2, dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: 'e l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati' sono inserite le parole: 'e per la caccia ai colombacci; tutte le tipologie di appostamento di cui all'art. 20 della presente legge e all'art. 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le...

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