LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2010, n. 2 - Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 10 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge l l febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio');

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009;

Considerato quanto segue:

  1. La disciplina prevista dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), ha individuato nel piano agricolo regionale (PAR) lo strumento di programmazione unitario che realizza politiche economiche agricole e di sviluppo rurale indicate nel programma regionale di sviluppo (PRS) e nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) regionale nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale e in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie (art. 2 della legge regionale n. 1/2006). Con questa scelta il legislatore regionale ha inteso perseguire una politica organica degli interventi nel settore agricolo e rurale e superare il sistema di distinti piani di settore. In coerenza con tale scelta si rende pertanto necessario modificare la disciplina della programmazione attualmente vigente nel settore faunistico venatorio al fine di ricondurre anche gli interventi a sostegno della fauna e della caccia all'interno del PAR;

  2. La previsione della programmazione faunistica e venatoria in una specifica sezione del PAR comporta la necessita' rivedere il contenuto della normativa di riferimento. Nella vigente normativa infatti, il piano faunistico venatorio regionale reca contenuti di pianificazione territoriale finalizzati alla realizzazione della destinazione differenziata della superficie agricola forestale a fini faunistici e venatori che, fermo restando il rispetto della normativa regionale e degli atti di programmazione territoriale ed ambientale nazionali, regionali e locali, sono parte integrante dei soli piani faunistici venatori provinciali;

  3. E' importante definire le competenze della Regione, delle province e degli ambiti territoriali di caccia (ATC) nella gestione della fauna e del territorio al fine di dare certezza sulle competenze e sulle responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti nelle attivita' di settore;

  4. Per sollecitare un maggiore e costruttivo apporto degli esponenti delle associazioni di categoria e rappresentanti degli enti e degli organismi coinvolti nelle attivita' di settore, si prevede la costituzione di un organo tecnico di consultazione sulla caccia;

  5. L'attivita' di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi all'utilizzazione del territorio a fini faunistici, alla gestione della fauna e all'attivita' venatoria deve essere potenziata, organizzata e resa verificabile da parte delle associazioni di categoria e della collettivita'. Si tratta inoltre di informazioni preziose per una programmazione consapevole da parte degli enti competenti. Per questo motivo viene costituito l'Osservatorio per la fauna e l'attivita' venatoria;

  6. La grossa fauna ungulata ha assunto negli ultimi anni densita' eccessive e non piu' sostenibili dal territorio regionale in ragione del forte impatto di queste specie sull'ambiente, sulle altre specie di fauna selvatica e sull'attivita' antropica presente sul territorio. I dati in nostro possesso dimostrano infatti un sensibile incremento dei danni alle produzioni agricole e ai boschi nonche' una crescita notevole degli incidenti stradali dovuti all'impatto con questi animali. Le popolazioni di cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone devono necessariamente essere gestite in modo rinnovato con gli strumenti oggi disponibili, ma anche con strategie nuove e piu' efficaci come quelle previste nella presente legge. Si rende quindi necessario integrare il testo della legge con riferimenti specifici alla gestione di queste particolari specie di fauna selvatica di cui nel 1994 non si era tenuto conto in quanto specie marginali, poco diffuse e di scarso interesse venatorio. A tal fine vengono inseriti in legge il principio della gestione della fauna su tutto il territorio regionale, l'indicazione dei criteri per la definizione delle densita' sostenibili, specifici strumenti di controllo per la tutela delle produzioni agricole, la revisione delle attuali procedure propedeutiche all'attivita' di controllo della fauna, criteri omogenei per la l'accertamento dei danni all'agricoltura;

  7. La complessita' della normativa vigente in materia di fauna e esercizio venatorio e la sua necessaria implicazione con regole esistenti in altri settori impone l'assegnazione delle funzioni di vigilanza a personale preparato e aggiornato su tutte le leggi e i provvedimenti di riferimento. L'intenzione di incrementare la professionalita' degli addetti e l'esigenza di garantire un controllo piu' capillare e informato sul territorio agricolo forestale regionale hanno portato ad una revisione delle regole inerenti l'esercizio della vigilanza venatoria;

  8. L'applicazione effettuata in questi anni della disposizione per l'autorizzazione del prelievo in deroga ha evidenziato la necessita' di definire con legge una procedura piu' puntuale;

    Si approva la presente legge Art. 1

    Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 3/1994

  9. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'), e' abrogato.

    Art. 2

    Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 3/1994

  10. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 3/1994 e' inserito il seguente:

    'Art. 1-bis. - Cultura della sicurezza.

  11. La Regione Toscana promuove mediante attivita' di informazione, assistenza, consulenza, formazione, la cultura della sicurezza nei confronti di quelle attivita' che prevedono l'uso delle armi ed altri mezzi nell'esercizio venatorio.'.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 3/1994

  12. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente:

    '2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici alla base del degrado del territorio, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative, anche aventi carattere faunistico-venatorio, che favoriscano il rilancio dell'economia agricola, con particolare riguardo alle zone montane, compatibilmente con il fine di salvaguardare l'equilibrio faunistico e la biodiversita'.'.

    Art. 4

    Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 3/1994

  13. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 della legge regionale n.

    3/1994 sono abrogati.

    Art. 5

    Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1994

  14. L'art. 6 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 6. - Pianificazione faunistico-venatoria.

  15. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale e' soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.

  16. La pianificazione faunistico-venatoria e' finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacita' produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria e' finalizzata al conseguimento della densita' ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attivita' antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

  17. Le province, nel rispetto della normativa regionale, realizzano la pianificazione faunistico venatoria mediante la destinazione differenziata del territorio.

  18. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria le province articolano il proprio territorio per comprensori omogenei al cui interno individuano gli istituti e le strutture faunistico venatorie, di cui al titolo IV, necessari alla massima valorizzazione del territorio.

  19. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.

  20. Nelle percentuali di cui al comma 5, sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l'attivita' venatoria nonche' i territori di cui all'art. 6-bis, comma 4, lettere

    a), b), c), le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio provinciale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all'art. 25.

  21. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non puo' superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.

  22. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all' art. 6-bis, comma 4, e non soggetta ad altra destinazione, e' destinata alla caccia programmata ed e' gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC). Uno stesso ATC puo' appartenere a comprensori contigui di province diverse purche' siano garantite forme di gestione unitaria.

  23. I dati relativi all'estensione della superficie agrosilvo-pastorale delle province sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.'.

    Art. 6

    Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 3/1994

  24. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 3/1994 e' inserito il seguente:

    'Art. 6-bis. - Comprensorio.

    Il comprensorio rappresenta la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione ed e' individuato nel piano faunistico venatorio provinciale.

  25. Il comprensorio ha dimensioni sub-provinciali fatti salvi i casi in cui il territorio agro-silvo-pastorale in una...

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