LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2010, n. 17 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 7 ottobre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 26/1993 in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria 1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il comma 5 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:

    '5. La Giunta regionale disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta' e individua, dandone adeguata pubblicita', i centri di recupero abilitati a ricevere tale fauna, gestiti da enti locali, enti scientifici o da associazioni protezionistiche, agricole o venatorie riconosciute.';

  2. il comma 5 dell'art. 25 e' sostituito dal seguente:

    '5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso e' rilasciata dalla provincia e ha validita' per dieci anni, salvo revoca; la domanda deve essere corredata da georeferenziazione GPS, ovvero da planimetria in scala 1:10.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato in quanto l'appostamento importi preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno.';

  3. il comma 7 dell'art. 28 e` sostituito dal seguente:

    '7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, nell'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di residenza anagrafica, attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota di ammissione nel termine del 31 marzo, e' possibile l'iscrizione entro il 31 maggio con il pagamento della quota associativa maggiorata del venti per cento; decorso tale termine il pagamento della quota associativa e' maggiorato del quaranta per cento. Ogni cacciatore residente in Lombardia puo' essere socio di un altro ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della regione, oltre a quello di residenza anagrafica. In deroga a quanto previsto dal comma 6 e dall'art. 34, comma...

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