LEGGE REGIONALE 7 novembre 2012, n. 11 - Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse nelle acque interne.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 231 dell'8 novembre 2012) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la presente legge tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della regione e delle attivita' a esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

Art. 2

Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.

  1. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

    Art. 3

    Funzioni amministrative 1. La Regione svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di pesca e di acquacoltura nelle acque interne e delle attivita' a esse connesse, nonche' di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.

  2. Fino all'attuazione dell'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e previa verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente a cui saranno trasferite le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e attivita' connesse nelle acque interne, gli enti territorialmente competenti di cui alla presente legge sono le Province.

  3. L'ente territorialmente competente esercita funzioni amministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi del comma 4, conformandosi alle disposizioni della presente legge, alle direttive, alle linee d'indirizzo e ai regolamenti regionali in materia.

  4. Restano di competenza regionale:

    1. la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attivita' connesse, la gestione delle funzioni di osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento sulle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti, nonche' quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione europea;

    2. la promozione e l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica d'iniziativa regionale, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;

    3. le attivita' di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;

    4. la promozione dei prodotti ittici nonche' la promozione, nelle acque interne, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;

    5. il sostegno di attivita' innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.

      Art. 4

      Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee 1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, e' lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione alla Carta ittica, in particolare, mediante:

    6. la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

    7. la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alle direttive U. E. vigenti in materia;

    8. la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;

    9. le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;

    10. la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura;

    11. il monitoraggio socio-economico del settore attraverso l'esercizio delle funzioni di osservatorio dell'economia ittica regionale.

  5. Il Piano, di durata quinquennale, definisce le direttive per la redazione dei programmi ittici annuali di cui all'articolo 5, nonche' i criteri e le modalita' di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti.

  6. Per l'attuazione del Piano regionale, la Regione concede finanziamenti agli enti territorialmente competenti per la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, a iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica e per gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici.

  7. Il Piano regionale definisce, altresi', nei limiti degli stanziamenti annuali recati dai bilanci regionali di riferimento, le risorse per la realizzazione delle attivita', degli interventi e dei progetti previsti, mediante l'assegnazione di finanziamenti, anche per investimenti, agli enti territorialmente competenti e individua i criteri e le modalita' per il riparto dei finanziamenti stessi.

  8. Gli enti territorialmente competenti sono tenuti a presentare annualmente alla Regione una relazione tecnica illustrativa dei progetti, interventi e investimenti realizzati.

  9. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonche' gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.

  10. La Carta ittica e' approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca da attuarsi con la collaborazione degli enti territorialmente competenti, tenuto conto delle informazioni risultanti dalle attivita' di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.

  11. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 6, su proposta degli enti territorialmente competenti, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.

  12. Le diverse zone di cui al comma 8 sono individuate tenendo conto, prioritariamente, delle caratteristiche e delle potenzialita' ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle specie tipiche.

    Art. 5

    Programmi ittici annuali 1. Gli enti territorialmente competenti, nell'ambito delle direttive riportate dal Piano ittico regionale, esercitano le funzioni a essi attribuite mediante l'adozione dei programmi ittici annuali, da trasmettere alla Regione.

  13. I programmi ittici annuali individuano in particolare:

    1. le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;

    2. le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;

    3. i bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;

    4. l'entita' dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte tecniche;

    5. le modalita' dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;

    6. la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;

    7. gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici;

    8. la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attivita' previste nel programma.

  14. Gli enti territorialmente competenti assicurano l'esercizio coordinato delle attivita' nei bacini di competenza, in applicazione del Piano ittico regionale.

  15. L'ente territorialmente competente, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai fini ittici dei corpi idrici, nonche' alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, puo' avvalersi delle associazioni piscatorie, affidando loro lo svolgimento di tali attivita', nel rispetto della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.

    Art. 6

    Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali 1. E' istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.

  16. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

    1. sulla proposta di Piano ittico regionale;

    2. sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attivita' gestionali;

    3. sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento;

    4. sui criteri e sulle modalita' per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine...

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