Fattispecie particolari

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine241-245
241
Capitolo 12
12
FATTISPECIE PARTICOLARI
1
Madri lavoratrici
Come visto al Cap. 9, par. 4, l’ordinamento tutela la salute della donna in
gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino e, più in generale, si preoc-
cupa di consentire ai genitori (naturali e adottivi) di provvedere adeguata-
mente alla cura dei f‌igli.
Il legislatore presta particolare attenzione alla conservazione del posto di
lavoro da par te della madre lavoratrice (e, come stiamo per vedere, anche
da parte del padre lavoratore) e la normativa da prendere in esame, a tale
proposito, è il D.Lgs. n. 151/2001, che prevede:
- il divieto di licenziamento della lavoratrice nel periodo di gravidanza e
f‌ino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di fruizione del
congedo di paternità previsto dall’art. 28 del decreto, il divieto di licenzia-
mento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e
si estende f‌ino al compimento di un anno di età del bambino. È nullo, inoltre,
il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo paren-
tale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
Tali disposizioni si applicano anche in caso di adozione e di aff‌idamento;
- la convalida, da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro, delle
dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e
dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino
o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in aff‌idamento.
Tuttavia, l’art. 54, comma, del D.Lgs. n. 151/2001, prevede alcune ecce-
zioni, stabilendo che il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
- di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la ri-
soluzione del rapporto di lavoro. La colpa grave non può ritenersi integrata
dalla sussistenza di un “giustif‌icato motivo soggettivo” o di una situazione
prevista dalla contrattazione collettiva quale “giusta causa” idonea a legitti-
mare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario verif‌icare - anche alla
luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 61/1991
- se sussista una colpa particolarmente intensa, tenendo conto del com-
portamento complessivo della lavoratrice, in relazione alle particolari con-
dizioni psicof‌isiche legate allo stato di gestazione, le quali possono assumere
Conservazione
del posto
di lavoro
Eccezioni
al divieto di
licenziamento

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