Le fattispecie aggravate di omicidio stradale: guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione dovuta a stupefacenti

AutoreFrancesco Bartolini
Pagine831-836
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
Dottrina
LE FATTISPECIE AGGRAVATE
DI OMICIDIO STRADALE:
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
O IN STATO DI ALTERAZIONE
DOVUTA A STUPEFACENTI (*)
di Francesco Bartolini
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Gli elementi in fatto costitutivi dell’aggravan-
te di cui al secondo comma dell’art. 589 bis. 3. La guida in
stato di ebbrezza. 4. La guida in stato di alterazione per uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. L’accertamento dello
stato di ebbrezza e dell’alterazione per assunzione di stupe-
facenti.
1. Premessa
L’art. 589 prevedeva nel terzo comma una aggravante
speciale del delitto di omicidio colposo per il caso in cui
esso fosse contrassegnato da due elementi specializzanti:
la violazione delle norme sulla disciplina della circolazio-
ne stradale; e il fatto di guidare in stato di ebbrezza alco-
lica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Attualmente, l’art. 589 bis prevede come reato autonomo
la condotta di chi cagiona la morte di un uomo con vio-
lazione delle norme di disciplina della circolazione stra-
dale; l’altro elemento specializzante, quello dell’ebbrez-
za o dell’uso di stupefacenti, conf‌igura attualmente una
aggravante del detto nuovo reato. L’assorbimento in una
fattispecie autonoma del primo dei detti elementi specia-
lizzanti non ha condotto ad un ridimensionamento della
pena: questa è rimasta identica, nella misura, per il reato
base, a quella prevista in precedenza. Essa è aumentata
(sino a un massimo di dodici anni di reclusione) se sussi-
ste l’aggravante dello stato di ebbrezza o dell’alterazione
per uso di stupefacenti.
Va precisato che l’aggravante costituita dalla guida in
stato di ebbrezza alcolica o in condizioni di alterazione do-
vute all’assunzione di stupefacenti è stata articolata in tre
diverse fattispecie, ciascuna delle quali collegata ad una
precisa situazione in fatto.
Va precisato, ancora, ove se ne potesse dubitare, che
l’art. 589 bis disciplina, accanto ad una f‌igura delittuosa
base, una serie di fattispecie che non danno luogo ad altret-
tante previsioni di reato ma ad aggravanti del reato base.
Lo dice espressamente l’art. 590 quater, che di queste cir-
costanze regola il computo nel concorso con le attenuanti.
2. Gli elementi in fatto costitutivi dell’aggravante di cui
al secondo comma dell’art. 589 bis
Il secondo comma dell’art. 589 bis c.p. accomuna in
una unica previsione due tipi di comportamento: la guida
di un veicolo a motore nello stato di ebbrezza alcolica di
cui alla lettera c), comma 2, dell’art. 186 del codice della
strada e la guida di un veicolo a motore nello stato di alte-
razione psico-f‌isica conseguente all’assunzione di sostan-
ze stupefacenti o psicotrope, resa oggetto della normativa
di cui all’art. 187 stesso codice. Già questa equiparazione
era presente nel testo ora modif‌icato dell’art. 589 c.p. Il
legislatore ha considerato ugualmente devastanti sulle fa-
coltà di controllo dell’attenzione e della perizia di guida
l’abuso delle bevande alcoliche e delle sostanze stupefa-
centi. L’equiparazione ha riguardato il caso più grave di
guida in stato di ebbrezza, quello in cui viene accertato
nel sangue del conducente un tasso alcolemico superiore
a 1,5 grammi per litro.
Per l’applicazione dell’aggravante occorrono alcuni pre-
supposti. Essa è prevista in relazione alla sola conduzione
di veicoli a motore e pertanto non concerne i ciclisti, gli
utenti di carrozzelle, coloro che spingono carretti o con-
ducono animali. Ai sensi dell’art. 46 del codice della strada
non rientrano nella nozione di veicolo, da esso presa in con-
siderazione, le macchine per uso di bambini e le macchine
per uso di invalidi, anche se asservite da motore. In quanto
circostanza aggravante del reato base di omicidio stradale,
la stessa aggravante presuppone che il fatto avvenga con
violazione delle norme di disciplina della circolazione stra-
dale e, pertanto, in occasione e a causa della circolazione
sulle strade (questa circolazione può essere anche presun-
ta, in relazione a conducenti trovati all’interno di veicoli
in sosta ma in luoghi necessariamente raggiunti con il mo-
vimento dell’auto: Cass. 29 gennaio 2007, n. 10979; Cass.
pen., n. 10907/2006). Sotto il prof‌ilo soggettivo dei possibili
autori del reato, l’aggravante in argomento si conf‌igura sol-
tanto ove non ricorrano gli elementi specializzanti di cui
all’aggravante prevista dal terzo comma dell’art. 589 bis
(guida ad opera di conducenti professionisti) e, per quanto
attiene alla guida in stato di ebbrezza alcolica, non sussista
la fattispecie di minore pericolosità di cui al comma quarto
della medesima disposizione.

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