Il falsus procurator: concetto moderno e sua evoluzione. Impostazione del problema e stato della dottrina

AutoreAntonino Milazzo
Pagine9-55
CAPITOLO PRIMO
IL FALSUS PROCURATOR:
CONCETTO MODERNO E SUA EVOLUZIONE.
IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA
E STATO DELLA DOTTRINA
Sommario: 1. Il falsus procurator nella civilistica moderna: gli orientamenti della
dottrina e l’approccio della giurisprudenza – 2. Il procurator apparente – 3. La
ratifica come procura successiva – 4.1 Il falsus procurator nelle fonti giuridi-
che romane: lo stato della dottrina. La tesi interpolazionista – 4.2. L’altro in-
dirizzo interpretativo: il binomio verus – falsus procurator nei giuristi classici.
Il falsus procurator come soggetto che simulat se procuratorem esse.
1. Il falsus procurator nella civilistica moderna:
gli orientamenti della dottrina e l’approccio della
giurisprudenza
Il codice civile del 1942, senza mai menzionarlo expressis ver-
bis, contempla la gura del falso rappresentante1 all’art. 1398 che,
sotto la rubrica ‘rappresentanza senza potere’, recita: ‘Colui che ha
contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo
1 La civilistica moderna, se non sporadicamente, non si è occupata ex professo dell’ar-
gomento del falsus procurator, essendo tale problematica affrontata negli studi dedicati in
generale al tema della rappresentanza. Una rimeditazione complessiva, da ultimo, sulla
tematica del falsus procurator è quella di N. S, Il falso rappresentante. Principi
acquisiti e questioni aperte (Milano 2011). Per un primo approccio v., oltre alle pagine
riservate al falso rappresentante contenute negli studi dedicati alla rappresentanza, U. N-
, s.v. Rappresentanza (dir. civ.) in EdD. 38 (Varese 1987) 483 ss.; G. V, Della
rappresentanza, in Commentario Scialoja e Branca, artt. 1387-1400 (Bologna-Roma
1993) 311 ss.; C. M. B, Diritto Civile 3. Il contratto2 (Milano 2000) 107 ss.; F.
G, Manuale di diritto privato12 (Napoli 2006) 1057 ss.; M. C. D, Il contrat-
to in generale2 (Milano 2011) 620 ss.
10  
i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il
terzo contraente ha sofferto per aver condato senza sua colpa
nella validità del contratto’.
Il codice civile vigente, quindi, unica e ricomprende, sotto la
gura del falso rappresentante, due diverse gure: colui che è privo
di procura e colui che, pur fornito di procura, eccede l’ambito di
poteri a lui riservati dal rappresentato. In entrambi i casi il rappre-
sentante si prola quale falso rappresentante, o falsus procurator
secondo una terminologia, come vedremo, ereditata dai giuristi ro-
mani, mancando in senso assoluto o relativo la legittimazione del
rappresentante2: all’ipotesi della mancanza di procura può essere
accostato, analogicamente, il caso dell’invalidità della procura me-
desima, ravvisandosi in entrambe le ipotesi un difetto di rappresen-
tanza, il quale ricorre anche quando la procura vi era originaria-
mente, ma sia stata revocata prima del compimento del negozio
giuridico.
Viceversa, l’eccesso di rappresentanza ricorre quando ‘il potere
rappresentativo non ricomprende l’atto compiuto dal rappresentan-
te’3, con la conseguenza che il rappresentante travalica i limiti che
il rappresentato ha posto al suo operato. Si tratta, come è evidente,
di ipotesi diverse tra loro, tanto che sotto il codice previgente vi
erano stati tentativi di individuare una disciplina differente per esse:
oggi il dato normativo è indubbio, essendo pertanto precluso qual-
siasi tentativo in tal senso4.
La falsa rappresentanza pone alcune problematiche, che hanno
nora trovato distinte e argomentate risposte in dottrina e in giuri-
sprudenza.
Innanzitutto si discute in ordine alla sorte del contratto concluso
dal falsus procurator, essendosi sostenute le tesi della nullità, del
negozio a formazione progressiva e dell’inefcacia. Nettamente
2 Afferma N (s.v. rappresentanza cit., 483) che si ha rappresentanza senza pote-
re quando ‘una persona sfornita di legittimazione rappresentativa metta in essere un con-
tratto con un terzo spendendo il nome di un presunto rappresentato, sempre che, s’intende,
non sussistano gli estremi della gestione ex art. 2028’.
3 Così D, Il contratto cit., 621.
4 Cfr. V, Della rappresentanza cit., 313.
  :     ... 11
prevalente è quest’ultima tesi, la quale viene argomentata in dottrina5
sulla circostanza che il negozio posto in essere dal falso rappresen-
tante in realtà è già completo in tutti i suoi elementi e, come tale,
infatti vincola le parti, come si deduce dall’art. 1399 c.c., laddove
prevede la possibilità delle parti del contratto di sciogliersi da esso
soltanto con il mutuo consenso, prima che intervenga la ratica.
Pur sottolineandosi la poca chiarezza del tenore delle disposi-
zioni in merito alla congurazione del contratto cosiddetto rappre-
sentativo6, si evidenzia in dottrina che il tenore dell’art. 1398, lad-
dove parla della risarcibilità dei danni sofferti dal terzo contraente
per aver condato senza sua colpa nella validità del contratto, po-
trebbe far pensar che il negozio posto in essere dal falso rappresen-
tante sia invalido: in particolare una parte della dottrina7 sostiene la
tesi della nullità del negozio in questione, mentre altri8 ritengono il
negozio annullabile.
Tuttavia, rimane maggiormente accreditata la tesi dell’inefca-
cia, facente leva, ad onta del lato letterale normativo, sulla circo-
stanza che la possibilità di ratica del negozio, nonché la necessità
dell’accordo delle parti in ordine allo scioglimento del negozio me-
desimo, fanno propendere per ritenere che un negozio si sia for-
mato e abbia prodotto taluni effetti, tuttavia non quelli nali, reali
od obbligatori, propri del negozio stesso9.
5 La tesi dell’inefficacia è seguita in dottrina da F. M, Il contratto in genere,
in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. C e F. M 21. tomo 1
(Milano 1973) 248; F. S-P, Dottrine generali del diritto civile (Napoli
1966) 291 s.; B, Il contratto cit., 108; G, Manuale cit., 1059 s.
6 In tali termini V, Della rappresentanza cit., 313.
7 G. M, Dei contratti in generale, in Commentario del codice civile 4. tomo
2 (Torino 1958) 396; E. B, Teoria generale del negozio giuridico2, in Trattato di di-
ritto civile italiano diretto da F. V 15. tomo 2 (Torino 1960) 597 s.
8 G. M, Eccesso di procura del rappresentante e responsabilità del dominus,
in Fo ro Italiano 1 (1947) 380 ss.
9 Cfr. B, Il contratto cit. 109: ‘In quanto sottoposto alla condizione legale della
ratifica, il contratto è inefficace, cioè improduttivo dei suoi effetti obbligatori o reali (c.d.
effetti finali) ma rispetto al terzo contraente è comunque produttivo dell’effetto primario
del vincolo contrattuale. Il terzo contraente, cioè, è vincolato al contratto che ha concluso
nel senso che non può recedere unilateralmente dall’impegno preso, occorrendo piuttosto
a tal fine l’accordo con lo pseudorappresentante’.

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