Il falso nel bilancio comunale

AutoreIgnazio Augusto Santangelo
Pagine879-883
879
dott
Rivista penale 9/2013
DOTTRINA
IL FALSO
NEL BILANCIO COMUNALE
di Ignazio Augusto Santangelo
1. Nella gestione della f‌inanza locale, già impostata nel
senso costituzionale del passaggio dal tradizionale regime
autarchico degli enti territoriali a quello autonomistico
come diritto naturale di comunità costituite nell’ambito
nazionale, la connotazione si ripropone nella L. 8 giugno
1990 n. 142 che nei principi – e sino al Testo Unico reso
con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ed ai successivi interventi
legislativi improntati alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 di
modif‌ica del Titolo V della Costituzione – recepiva l’ade-
guamento di una normativa secolare ispirata alla regola-
mentazione differenziata dal diritto comune (1).
S’avvertiva in essa, anzitutto, la “obbligatorietà” della
formazione del bilancio, un procedimento amministrativo
particellato sia nella sua adozione, sia negli effetti giuridi-
ci che ne conseguono. Sotto il primo aspetto, conf‌igurava
una delicata operazione di equilibratura nel bilancio c.d.
preventivo, il documento contabile che riporta le entrate
ritenute da realizzare nella morfologia delle fasi di accer-
tamento e di riscossione, aggiungendovi le spese da effet-
tuare in previsione dell’organizzazione dell’ente territoria-
le nell’arco temporale, scandite negli stadi dell’impegno,
della loro liquidazione e del pagamento (2).
Disponendosi la delibera annuale, all’art. 165 del D.L.vo
n. 267/2000, afferma, quindi, un “principio di universalità”
dell’integrità e del pareggio economico-f‌inanziario. Le
poste vi sono inscritte nell’intero importo, senz’alcuna
detrazione ed al lordo di ogni carico relativo (secondo il
“principio di integrità”) e, se le entrate sono indicate nel
loro importo complessivo e senza destinazione speciale
(per il “principio dell’unità”), l’imputazione delle spese è
specif‌ica nei c.d. capitoli (3). Da ciò discende l’ulteriore
conseguenza per cui, nella parte in cui sono f‌issati gli
oggetti con l’indicazione della somma, il bilancio acquista
un valore vincolante per l’attività dell’ente nel corso del-
l’esercizio, nel senso che l’ammontare relativo non potrà
superare quanto indicato nell’apposito capitolo (4).
Sia il suo schema, sia la relazione previsionale e pro-
grammatica sono predisposti dall’organo esecutivo e
sono presentati all’organo consiliare. A quest’ultimo, ove
delle variazioni nel corso dell’esercizio di competenza si
verif‌icassero nella parte relativa alle entrate od in quella
delle spese, resta attribuita la competenza a deliberare.
Ed è peculiare in tema di principi di bilancio per gli enti
locali – rispetto a quello statale e regionale (5) – annotare
l’indisponibilità della normativa sostanziale della spesa in
assenza della funzione legislativa, evenienza questa cui
potrà farsi ricorso mediante la potestà statutaria e rego-
lamentare ai f‌ini degli stanziamenti appostati in bilancio,
sub art. 162 del D.L.vo 267/2000 (che ha abrogato l’art.4
del D.L.vo 25 febbraio 1995 n. 77).
Le previsioni di entrata costituiscono, poi, degli atti
amministrativi nella loro f‌igura di un giudizio tecnico ed a
contenuto economico.
Ciò avviene specif‌icamente nelle individuazioni e nel-
le valutazioni del loro presumibile ammontare (id est,
quanto a gettiti tributari, a proventi di servizi ed a redditi
patrimoniali), laddove quelle di spesa sono dichiarazioni
propositive (in quanto collegate agli impieghi delle future
somme disponibili), sicché le prime sono relative alla con-
cretizzazione di eventi (futuri ed incerti) e le seconde
determinazioni preordinate all’attività da svolgere (pro-
grammatiche e revocabili).
Suddetto schema non è, tuttavia, distinto nella realtà,
poiché anche le scelte concernenti il riparto delle somme
sono manifestazioni di fondamentali potestà politiche
dell’ente, e va evidenziato che le previsioni di spesa – per
quanto non discenda da norme – sono volontarie e dissimi-
li da quelle di entrata (6).
Nell’ipotesi in cui il bilancio preventivo non ricevesse
dall’organo di controllo di legittimità l’approvazione di
conformità alle norme vigenti per quanto riguarda la com-
petenza, la forma e la procedura, rimanendo esclusa ogni
diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito
(art. 133), si darà luogo all’esercizio provvisorio od alla
gestione provvisoria, il cui comune riferimento sarà nel-
l’ultimo bilancio approvato (art. 163).
Risiede l’ulteriore obbligo gestionale nella redazione
del bilancio c.d. consuntivo (o rendiconto).
Viene presentato nei primi mesi dell’esercizio successi-
vo e consiste nella contabilizzazione rappresentativa delle
entrate effettivamente accertate (in termini di competen-
za) e delle spese rispettivamente impegnate e pagate (in
termini di cassa).
La sua natura è, anch’essa, di un documento ammini-
strativo che riporta l’attività svolta nell’anno di riferimen-
to ed assume un rilievo politico-amministrativo in quanto
è strumentale al vaglio dell’eff‌icienza dell’ente. Viene, di
regola, adottato con forme analoghe a quelle del bilancio
preventivo, è sottoposto ai controlli dal collegio dei revi-
sori (agli artt. 234 e 239 del D.L.vo n. 267/2000), consente
di accertare i residui formatisi nel corso dell’esercizio e
segue all’approvazione del bilancio preventivo.
Si esprime, nel secondo aspetto, un atto amministrati-
vo che s’appartiene ad uno degli organi fondamentali del-
l’ente, quale è il consiglio comunale. La sua deliberazione
sarà positiva ed, in caso che essa fosse anche parziale o
negativa sullo schema di bilancio, quello vi provvederà
direttamente oppure rimanderà all’organo cui spetta la
formazione, il quale resterà vincolato nel presentare la
nuova proposta. Quelle che nella proposta erano soltanto
propositive, divengono, dunque, delle scelte volontarie in
senso proprio e la deliberazione di bilancio conf‌igura an-
ch’esso un atto di volontà politica.

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