La falsità in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà volte ad ottenere pubbliche erogazioni: vi può essere reato senza evento?

AutoreFrancesco Paolo Garzone
Pagine691-693
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giur
Rivista penale 7-8/2015
MERITO
far reputare punibile chi abbia dichiarato il falso quando
la dichiarazione sia risultata in concreto non utile per il
conseguimento indebito dell’erogazione), ragionevolezza
vuole che, preso nota di quell’orientamento, quando il falso
in contestazione sia comunque f‌inalizzato al conseguimen-
to del contributo, e indipendentemente dalla circostanza
che lo stesso abbia o no inciso sulla regolare percezione
della pubblica prestazione, esso sia ritenuto integrante la
fattispecie di cui all’alt. 316 ter (l’accertamento della cui
violazione, quando l’importo del contributo sia inferiore
ad € 3.999,96, è, peraltro, di competenza dell’Autorità
Amministrativa e non del Giudice penale).
Accertato che D.A. non ha percepito una borsa di studio
d’entità superiore ad € 3.999,96, ogni ulteriore valutazione
spetta all’Autorità amministrativa, senza che il giudice
penale possa ritenere penalmente rilevante la falsa di-
chiarazione per il fatto che neppure l’illecito amministra-
tivo previsto dal secondo comma del menzionato art. 316
ter c.p. sia conf‌igurabile in concreto.
A quanto sopra esposto consegue la declaratoria di non
previsione del fatto come reato, in quanto non risulta su-
perata la soglia di punibilità, ragguagliata al valore di euro
3.999,96, indicata nel secondo comma della richiamata
previsione legislativa.
Deve essere ordinata la trasmissione di copia degli atti
al Sig. Prefetto della Provincia di Taranto per le Sue deter-
minazioni sull’eventuale illecito amministrativo commes-
so dall’imputato. (Omissis)
la falsItà In dIchIarazIonI
sostItutIve dI atto
dI notorIetà volte
ad ottenere pubblIche
erogazIonI: vI può essere
reato senza evento?
di Francesco Paolo Garzone
SOMMARIO
1. Il caso concreto. 2. Il sistema sanzionatorio delle false atte-
stazioni rese dal privato al pubblico uff‌iciale per il consegui-
mento di erogazioni pubbliche. 3. Conclusioni critiche.
1. Il caso concreto
La sentenza in commento scaturisce da un’opposizione
a decreto penale di condanna con cui era stata applicata
la pena per il reato di cui all’art. 483 c.p. nei confronti di
un genitore che, sottoscrivendo una dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà al f‌ine di ottenere la certif‌icazione
ISEE necessaria per il conseguimento di prestazioni a so-
stegno del diritto allo studio del f‌iglio, studente universi-
tario, aveva omesso di indicare il saldo portato dal conto
corrente bancario.
Dai controlli eseguiti da parte della P.G. operante era
emerso, tuttavia, che l’Agenzia per il diritto allo studio
universitario, benché resa edotta di quelle omissioni da
parte della Guardia di Finanza, non aveva adottato alcun
provvedimento di revoca del sussidio giacché, quand’an-
che il saldo del conto corrente fosse stato indicato in di-
chiarazione, comunque non sarebbe venuto meno il diritto
dello studente a percepire la borsa di studio sì come effet-
tivamente erogata.
Proposta opposizione al decreto penale di condanna e
contestuale richiesta di giudizio abbreviato, la difesa con-
cludeva per l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non
sussisteva o, comunque, non costituiva reato; in subordine
chiedeva che venisse ritenuta rilevante e non manifesta-
mente infondata la questione di illegittimità costituzionale
dell’art. 483 c.p. con riferimento all’art. 3 Cost.: questa fat-
tispecie incriminatrice, infatti, sanzionando penalmente
la condotta di false dichiarazioni da cui comunque non
dipenda l’indebito conseguimento di alcun contributo
pubblico, verrebbe a creare un’irragionevole disparità di
trattamento rispetto all’ipotesi di falsa dichiarazione da
cui invece dipenda l’indebito conseguimento di contributi
pubblici pari o inferiori a € 3.999,96, che, sebbene obbiet-
tivamente più grave, è sanzionabile esclusivamente in via
amministrativa ex art. 316 ter, comma 2, c.p..
2. Il sistema sanzionatorio delle false attestazioni rese
dal privato al pubblico uff‌iciale per il conseguimento di
erogazioni pubbliche
Il delicato rapporto intercorrente tra le fattispecie di
cui agli artt. 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimen-
to di erogazioni pubbliche), 316 ter (Indebita percezione
di erogazioni a danno dello Stato) e 483 (Falsità ideologi-
ca commessa dal privato in atto pubblico) c.p., in seguito
ad un annoso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ha
trovato una def‌initiva sistemazione ad opera della senten-
za n. 7537 del 16 dicembre 2000 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione (1).
Si legge nell’autorevole arresto giurisprudenziale che:
“L’art. 316 ter c.p. punisce condotte decettive non incluse
nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal
silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di
atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non di-
scende da una falsa rappresentazione dei suoi presuppo-
sti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene
indotto in errore perché in realtà si rappresenta corret-
tamente solo l’esistenza della formale attestazione del
richiedente.
Integra il delitto di cui all’art. 316 ter c.p. anche la inde-
bita percezione di erogazioni pubbliche di natura assisten-

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