Il reato di false comunicazioni sociali e il bilancio di previsione dell'ente locale

AutoreAngelo Luini
Pagine433-434

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Per la sussistenza del reato di false comunicazioni societarie è sufficiente indicare nella contabilità della società crediti o poste non veritiere, in modo da impedire di conoscere in tutta la sua realtà, l'effettiva condizione economica della società.

Il legislatore con la norma di cui all'art. 2621, n. 1 del codice civile, ha inteso assicurare il leale esercizio dell'attività economica.

Attività economica che può venire lesa, portando, con qualsiasi mezzo, a conoscenza dei soci, dei creditori presenti e futuri e, in genere, dei terzi interessati, fatti non corrispondenti alla reale gestione della società 1.

Ai fini dell'integrazione del delitto di false comunicazioni sociali, previste dall'art. 2621 c.c., bisogna precisare che oltre ad indicare false condizioni economiche della società, attuando modifiche delle poste da indicare nell'attivo o nel passivo del bilancio, l'agente deve dolosamente modificare i risultati economici dell'esercizio.

In breve sintesi, in base all'art. 2424 c.c., si vuole evitare che con l'uso di dati contabili falsi si nascondono elementi rilevanti ai fini della «potenzialità» economica della società.

L'animus nocendi non è requisito necessario per configurare il dolo specifico nel reato di false comunicazioni sociali.

Infatti è sufficiente la previsione del danno da parte del reo per la consumazione del reato 2.

L'art. 2621 c.c., non richiede, né esplicitamente né implicitamente il dolo del danno, anche se non lo esclude, limitandosi ad usare l'avverbio «fraudolentemente».

Tale avverbio nel comune significato ed anche nella semiotica giuridica, sta a significare - proposito di frode - che è misto di inganno (animus decipiendi) e di intento di conseguire con questo un vantaggio (animus fruendi aliqua re), ma non anche di recare danno ad altri (animus nocendi).

Questo, poiché l'agente può essere animato dal proposito di frode senza volere il danno di alcuno ed anzi auspicare che esso non si verifichi.

Non è quindi, necessario che l'intento di danno si accompagni allo scopo di profitto, bastando che l'agente abbia voluto la previsione del danno come correlativo al profitto e tuttavia tale previsione non l'abbia distolto dall'azione 3.

La norma tende a salvaguardare, come detto, la veridicità e l'attendibilità dei bilanci delle società commerciali.

Occorre, a questo punto, precisare che cosa postuli il termine comunicazioni sociali, per meglio esaminare l'applicazione delle norme contenute nell'art. 2621 c.c. con le norme relative ai bilanci degli enti locali.

Infatti il termine «comunicazioni sociali» postula ad un tempo che esse siano fatte ufficialmente, e cioè nell'ambito delle funzioni proprie degli amminitratori e che le medesime siano rivolte a quelle determinate...

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