Fabbricato Condominiale: Tinteggiatura Diversa Della Facciata Di Unità In Proprietà Esclusiva; Innovazione, Modificazione

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine399-402P
399
giur
Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
MERITO
FABBRICATO CONDOMINIALE:
TINTEGGIATURA DIVERSA
DELLA FACCIATA
DI UNITÀ IN PROPRIETÀ
ESCLUSIVA; INNOVAZIONE,
MODIFICAZIONE
di Vittorio Santarsiere
SOMMARIO
1. Nozione. 2. Norme di legge. 3. Decoro architettonico. 4.
Oggetto. 5. Fondamento giuridico. 6. Tutela giurisdizionale.
1. Nozione
La sentenza che precede riguarda un condominio oriz-
zontale, costituito da unità abitative di due piani l’una. Il
proprietario di una di esse ha variato il colore originale
della sua parete esterna ed ha realizzato delle strutture
senza autorizzazione. Iniziative tutte sgradite agli altri
condomini, che indissero l’assemblea del condominio per
muovere l’inosservante delle regole a più miti consigli.
Gli interpreti non sembrano propensi ad intravedere nei
condomìni orizzontali alcuna peculiarità diversa dai con-
domìni divisi per piani.
Osservato in dottrina che i c.d. condomìni orizzontali
hanno avuto sviluppo notevole, specie nelle grandi città,
ma tendono ad essere condizionati dalle strutture urbane,
che, per la endemica insuff‌icienza di talune infrastrutture
urbane non consentono un massiccio sviluppo dello spa-
zio abitativo in estensione anziché in altezza, non è pos-
sibile individuare nei condomìni orizzontali alcunché non
riscontrabile in altre strutture urbanistiche, per quanto
riguarda la soddisfazione del bisogno indotto dal migliore
godimento dell’abitazione (1).
Ora, preme ricordare che la proprietà dei condomini di
immobili non è piena, ma costituisce proprietà conformata.
Codesta qualità pertiene sia alle parti comuni, sia alle unità
individuali e le prescrizioni legali afferiscono anche a que-
ste, sicché, a mo’ di esempio, non è possibile fare rumori
entro il proprio appartamento. Evidenziato in dottrina che
limiti e vincoli sono posti alla proprietà dagli artt. 42 e 44
Cost., sicché il proprietario non è libero di fare ciò che crede
nei conf‌ini della sua proprietà, si delinea così la proprietà
conformata, diversa da quella vincolata ed i sostenitori della
prima ritengono che i poteri del proprietario sono quelli pre-
visti dalla legge. Viene, inoltre, confutato che l’intervento
conformativo, sebbene riduca i poteri precedentemente con-
sentiti al proprietario, possa considerarsi espropriativo (2).
I comunisti dell’immobile orizzontale, risentiti per le
trasformazioni effettuate senza ponderare, né domanda-
re autorizzazione alcuna, convocarono l’assemblea del
condominio per indurre quello di loro inosservante delle
regole (di buon vicinato) a porre f‌ine alla condotta ille-
cita, peraltro, del tipo permanente. L’assemblea emise
una deliberazione all’unanimità, portante vari interventi
sull’immobile del condominio, tra i quali, il ripristino del
colore originale della parete esterna di parte convenuta,
nonché la demolizione delle strutture minori fatte, ma
non autorizzate.
Le innovazioni delle cose comuni sono modif‌iche, le
quali importano l’alterazione della entità sostanziale in
modo che le parti delle cose stesse presentino una diver-
sa consistenza materiale ovvero vengano utilizzate per
f‌ini diversi da quelli precedenti. In quanto novità, muta-
mento, trasformazione, le innovazioni consistono sempre
nell’atto e nell’effetto del facere. Non è, pertanto, viziata,
per violazione della disciplina delle innovazioni, la delibe-
razione dell’assemblea del condominio, la quale conservi
immutato lo status quo ante (3). Costituiscono, invece,
modif‌icazioni quegli interventi che si concretizzano in una
maggiore, più intensa utilizzazione della cosa comune da
parte del singolo condomino. Esse non devono implicare
alterazione alcuna della consistenza e della funzione della
cosa e sono consentite ove non mutino la destinazione del
bene all’uso e servizio comune (4).
2. Norme di legge
L’art. 1102 c.c., dettato per la comunione, trova utile
impiego anche nella materia del condominio (art. 1139).
“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune,
purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto. A tal f‌ine può apportare a proprie spese le modi-
f‌icazioni necessarie per il migliore godimento della cosa..
”. Codeste modif‌icazioni permettono al condomino di ser-
virsi della cosa comune, apportando a proprie spese le
modif‌icazioni volte al migliore godimento, senza alterarne
la destinazione. Le modif‌icazioni stesse sono nella facoltà
del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razio-
nale utilizzazione della cosa.
È indicativa, per l’interpretazione della norma su “l’uso
della cosa comune”, una voce dottrinale, la quale spiega
il comportamento del singolo condomino, che “non deve
impedire agli altri l’uso della cosa comune”. Con l’espres-
sione “impedimento” sarebbe impossibile qualsiasi modif‌i-
ca, che incida sul “pari uso degli altri condomini”. Essa in-
cluderebbe non solo la impossibilità dell’uso, ma, persino,
la restrizione di esso da altri, compromettendo l’equilibrio
del rapporto di comunione. In linea di massima, sarebbe
meglio accogliere l’opinione moderata, che pone la limi-
tazione all’impedimento assoluto, non ad una semplice
diminuzione di godimento. Bisogna tenere distinte le limi-
tazioni che riguardano l’uso della cosa comune da quelle
che afferiscono all’uso della cosa in proprietà esclusiva.

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