Decreto ministeriale 16 marzo 1998. Modalita' con le quali i fabbricanti per le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ

CIRCOLARE 3 settembre 1998, n. UL/98/16364.

Decreto ministeriale 16 marzo 1998. Modalita' con le quali i fabbricanti per le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.

Scopo del decreto in oggetto e' quello di indicare ai responsabili delle attivita' industriali rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come ottemperare in maniera organica e programmata agli obblighi di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento, ai fini della sicurezza, degli addetti a tali attivita' e di coloro che accedono agli stabilimenti nei quali le stesse attivita' sono effettuate, tenendo conto delle disposizioni dettate in materia per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro dal decreto legislativo n. 626/1994 e dai decreti ministeriali 16 gennaio 1997 e 10 marzo 1998 in tutti i settori di attivita' privati e pubblici, ma senza interferire ne' duplicare gli adempimenti ivi previsti.

Si tratta, in particolare, di sviluppare, a completamento delle misure attuate in ottemperanza a queste ultime disposizioni, dei programmi di informazione, formazione e addestramento relativi agli aspetti gia' considerati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, presenti in tali attivita'.

Pertanto dovranno essere specifico oggetto di tali azioni le seguenti tematiche: le cause dalle quali potrebbero aver origine incidenti suscettibili di costituire un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento e per l'ambiente, in conseguenza delle sostanze e/o dei preparati appartenenti alle categorie di pericolo individuate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, presenti in tali attivita'; le misure di prevenzione e protezione adottate; i comportamenti richiesti con riferimento alle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate e, per le attivita' a notifica od a dichiarazione, agli scenari incidentali previsti nei rapporti di sicurezza, nelle conclusioni delle relative istruttorie e nei piani di emergenza, interno ed esterno.

Le cadenze periodiche fissate per l'espletamento delle attivita' di informazione, formazione ed addestramento mirano, poi, ad assicurare continuita' certa dell'impegno del fabbricante in questo campo. Tale continuita' non va intesa...

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