Aree fabbricabili, ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico e altro

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine553-555

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@1. Da agosto, indennità di vacanza contrattuale ai dipendenti da proprietari di fabbricati

- L'art. 120, comma 3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati stipulato dalla Confedilizia con CGIL-CISL-UIL, prevede che «in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e, comunque, dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma, se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti (paga o stipendio base ed indennità di contingenza). Dopo sei mesi detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato».

Il Ccnl vigente è scaduto il 31 dicembre 2006 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno presentato la loro piattaforma rivendicativa il 7 maggio scorso; pertanto, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al proprio dipendente l'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dallo scorso 7 agosto.

La Confedilizia, in forza dell'anzidetta disposizione e utilizzando il tasso di inflazione programmato stabilito dal Governo con l'ultimo «Documento di programmazione economica e finanziaria», ha elaborato una tabella, da cui si evince l'ammontare dell'indennità di vacanza contrattuale relativa alle varie figure di lavoratori previste dal Ccnl. Tale indennità cesserà di essere corrisposta dalla data di applicazione dell'accordo di rinnovo del Contratto. La tabella, con tutte le istruzioni operative del caso, è reperibile sul sito Internet confederale (www.confedilizia.it), nella sezione «Portieri».

@2. Aree fabbricabili, per l'Ici attenzione al reale valore

- La questione della tassazione delle aree fabbricabili rimane nel mirino dei giuristi. A parte la remissione alla Consulta dei relativi problemi di costituzionalità (ad opera della Commissione tributaria regionale del Lazio e della Commissione tributaria provinciale di Piacenza), è da sottolineare quanto evidenzia Antonio Nucera, dell'Ufficio studi Confedilizia, in un completo articolo su «Consulente immobiliare» (n. 792/07) e cioè che i Comuni - nell'assumere le delibere ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g) D.L.vo 446/97 - debbono tener presente quanto rappresentato dalle Sezioni unite della Cassazione (sent. n. 25506 del 28 settembre 2006), in pratica fissando diversi valori per le aree fabbricabili del loro territorio a seconda del diverso grado di edificabilità...

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