DECRETO 17 settembre 1998 - Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Laghi lombardi", riconosciuto in ambito U.Ecome denominazione di origine protetta

DECRETO 17 settembre 1998.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Laghi lombardi", riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge; Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Laghi lombardi", ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore; Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.

169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Considerato che la denominazione di origine protetta "Laghi lombardi" per l'olio extravergine di oliva e' stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17 del regolamento (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva "Laghi lombardi", affinche' le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione ergaomnes, sul territorio italiano;

Decreta: Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Laghi lombardi", registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle "Denominazioni di origine protetta" dell'Unione europea, riservata all'olioextravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, e' riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata "Laghi lombardi", possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione "Denominazione di origine protetta", in conformita' dell'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 17 settembre 1998 Il Ministro: Pinto

Allegato DISCIPLINAREDI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "LAGHI LOMBARDI".

Art. 1.

Denominazione

  1. La denominazione di...

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