DECRETO 23 maggio 2012 - Condizioni e limiti entro i quali, lungo ed all''interno degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sono consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale. (12A07657)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto - legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in particolare l'art. 11, comma 6-bis;

Visto l'art. 5 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "disposizioni in materia di sicurezza stradale", ed in particolare il comma 2, lettera b), che ha modificato l'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1992, di classificazione dei tronchi di strade ed autostrade statali ed in concessione, costituenti la rete degli itinerari internazionali nell'ambito dei capisaldi individuati dalla legge 29 novembre 1980, n. 922, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, con il quale sono state approvate le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le condizioni ed i limiti entro i quali, a norma dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, lungo ed all'interno degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sono consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario della strada, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale.

    Art. 2

    Definizioni

  2. Per cartelli di valorizzazione e promozione del territorio si intendono cartelli che rappresentano, con modalita' pittorica o fotografica, siti...

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