In tema di responsabilità extracontrattuale della p.a. Per danni derivanti da insidia stradale. Ipotesi specifiche di danno erariale alla luce della giurisprudenza della corte dei conti

AutoreGianleo Giovanni Greco
CaricaAvvocato e ricercatore Facoltà di giurisprudenza - UniversitÀ di Lecce
Pagine1083-1086

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@1. La configurazione della responsabilità aquiliana della P.A. in materia di viabilità e circolazione stradale

La vicenda in epigrafe pone all'attenzione del lettore la nota problematica della responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione con riferimento ai danni derivanti da anomalie della sede stradale, ossia da omessa, insufficiente o difettosa manutenzione delle strade pubbliche (da intendersi nella più ampia accezione); in altre parole, trattasi dell'ipotesi della cd. ´insidia stradaleª (o ´trabocchettoª) che, senza dubbio, costituisce una questione vivacemente dibattuta 1 e di rilevante attualità, rispetto alla quale si è sviluppata una vasta casistica giurisprudenziale.

Evidenti ragioni di economia della trattazione ed il taglio prevalentemente prospettico consigliano di effettuare un'indagine non troppo approfondita e di dar conto, in via principale, dei punti fermi espressi dalla giurisprudenza in subiecta materia, non essendo questa l'occasione per una lettura analitica, anche in chiave dommatica, della quaestio iuris, che - per sua natura - è ampia ed articolata.

È notorio che l'argomento ha già formato oggetto di innumerevoli pronunciamenti dei giudici (vuoi di legittimità vuoi di merito) e di numerose riflessioni della dottrina, tentando - entrambe - di fornirne una efficace, puntuale e definitiva sistemazione, anche concettuale: la constatazione è di tale evidenza da non richiedere altri commenti.

Questa dovuta premessa consente ora di affrontare, senza ulteriori preamboli, l'excursus logico-giuridico del decisum de quo. Page 1083

Con la sentenza in rassegna, l'Estensore ha tracciato - con straordinaria chiarezza, brevità e completezza - quelle principali linee guida e criteri interpretativi che devono costantemente accompagnare l'operatore pratico del diritto nell'affrontare le proble matiche nascenti da situazioni di tal fatta.

Da uno studio della questione presa in esame, si può innanzitutto notare come, in questo settore, i giudici hanno svolto - a parere dello scrivente - un ruolo molto penetrante e chiarificatore nella interpretazione, integrazione ed applicazione delle norme codicistiche che solitamente vengono richiamate ed applicate: gli artt. 2043 e 2051 c.c.

Meglio articolando, dalla analisi dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, nonché dall'intero quadro di riferimento della materia, sono estrapolabili due distinte e contrapposte posizioni ermeneutiche (evidenziate, d'altronde, nella sentenza in commento) rispetto al problema ed alla natura di questa responsabilità, la cui scelta importa significative e differenti conseguenze sul piano probatorio: da un lato, la maggiormente accreditata e predominante interpretazione secondo cui la tutela dell'utente stradale per i danni subiti e conseguenti alle manchevolezze della manutenzione delle vie pubbliche risiede nel paradigma generale dell'illecito civile, nell'art. 2043 c.c. 2; vale a dire, la responsabilità dell'ente pubblico per i danni de quibus trova la propria fonte di regolamentazione nella predetta norma 3. Alla luce di questo orientamento, la P.A. ha certamente un insindacabile potere discrezionale nella manutenzione, nella vigilanza e nel controllo dei beni demaniali (ad es. strade ed aree pubbliche con relativi accessori) 4; ma tale potere incontra alcuni significativi limiti (rectius: vincoli) e cautele derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche (cd. limiti ´normativiª o ´interniª) e da quelle di comune prudenza e negligenza, in particolare dalla norma primaria del neminem laedere (cd. limite ´esternoª), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l'opus publicum non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto che dia luogo alla cd. insidia stradale 5.

Dall'altro lato, invece, si pone quell'orientamento minoritario secondo cui la responsabilità de qua va ricondotta nell'alveo di operatività di cui all'art. 2051 c.c. 6, inquadrando la fattispecie nella complessa tematica del danno cagionato da cose in custodia 7: in punto di diritto, sulla pubblica amministrazione lato sensu identificata graverebbe sia un obbligo manutentivo sia un obbligo di custodia. In relazione ai danni subiti dal passante, l'ente - quale custode di detta strada - per l'esclusione della responsabilità deve provare (ex art. 2051 c.c.) che il danno al terzo si è verificato per casus fortuitus (quale fattore interruttivo della causalità), non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova, da parte del danneggiato, dell'esistenza del trabocchetto, che questi invece non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta (omissiva o commissiva) del custode, essendo sufficiente che fornisca la prova dell'eventus damni ed il collegamento eziologico con la cosa.

Più in particolare, costituisce ius receptum la statuizione secondo cui la presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici - si badi - ogni qual volta il bene (demaniale o patrimoniale), per le sue caratteristiche (estensione, superficie e modalità d'uso) 8, soggiace ad una utilizzazione generale e diretta da parte di una massa cospicua di utenti 9 tale da rendere oggettivamente ´impossibile e, quindi, inesigibile la osservanza di quei poteridoveri di controllo e vigilanza sul determinismo della res che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi. Con il risultato di rendere impossibile a priori l'assolvimento dell'onere probatorio - già gravato dall'inversione - a carico del custode, e con l'ulteriore effetto di vedere la introduzione surrettizia di una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettivaª 10. Ne deriva, pertanto - quasi mitigando, in tal modo, la premessa di questa impostazione - 11 che la suddetta norma troverà applicazione nei confronti degli enti pubblici (con riguardo ai beni demaniali) soltanto quando tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'Amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza potenzialmente idonea ad impedire o ad arginare la insorgenza di una causa di pericolo, ovvero qualora trattasi di beni demaniali o patrimoniali che - per la loro limitata estensione territoriale - consentano una effettiva ed adeguata attività di vigilanza sulle stesse 12.

In definitiva, sinteticamente, ´al di là delle schematizzazioni, la giurisprudenza fa discendere l'applicazione dell'una o dell'altra disposizione (...) dalla concreta possibilità di vigilanza da parte della pubblica amministrazione sulla rete stradale, a sua volta, influenzata dalle dimensioni della stessaª 13.

@2. Identificazione della cd. insidia seu trabocchetto. Regime di concorsualità tra pubblica amministrazione e soggetto danneggiato

Una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei limiti appena indicati, la decisione che si annota sposa l'orientamento tradizionale che riconduce la responsabilità in oggetto alla dimora normativa dell'art. 2043 c.c. - espressione della regola primaria dell'alterum non laedere - in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per i terzi utenti (uti singuli considerati), nel caso concreto e che comunque facciano un ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, una situazione insidiosa, o meglio, di ´pericolo occultoª (cd. insidia stradale o trabocchetto, caratterizzato dall'effetto sorpresa), la cui prova incombe, evidentemente, sul soggetto danneggiato.

Re melius perpensa, seppur in modo succinto, la nozione di ´insidiaª è caratterizzata - come perentoriamente e correttamente afferma anche la sentenza de qua - da due requisiti che devono necessariamente sussistere e concorrere congiuntamente, affinché consegua a pieno titolo la responsabilità dell'ente proprietario della strada, teatro dell'incidente verificatosi: la non visibilità (elemento oggettivo) e la imprevedibilità del pericolo (elemento soggettivo), valutabili dal Giudice secondo le caratteristiche del caso concreto (condizioni metereologiche, tipo di strada, traffico scarso, ora diurna, ecc.); in assenza anche di uno solo di tali presupposti, il danno deve considerarsi evitabile Page 1084 con conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità a carico della P.A. 14! Ma c'è un ulteriore dato o elemento che non deve essere assolutamente trascurato: il tempo trascorso fra l'insorgere dell'insidia e l'incidente verificatosi; in sintesi estrema, per poter affermare la responsabilità dell'Ente proprietario e/ o concessionario della strada, l'attore deve provare non solo che l'evento dannoso ingiusto sia riferibile ad un pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile, ma anche che l'insidia si trovava sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza da parte dell'Ente proprietario e/o concessionario del manto stradale 15.

Ne deriva, pertanto, che vi è un puntuale e definito obbligo di eliminare o segnalare le situazioni di pericolo non percepibili con l'uso della normale diligenza 16 per la concorrente sussistenza delle condizioni della non visibilità e della non prevedibilità; il non aver adottato i minimi accorgimenti indispensabili in conformità a tale obbligo comporta la colpa dell'ente pubblico e l'onere, per esso, di provare quelle situazioni che non abbiano consentito una tempestiva eliminazione del pericolo o che questo sia stato originato da circostanze o con modalità tali da non consentire la sua tempestiva eliminazione o segnalazione 17.

Orbene, una volta inquadrata la tutela apprestata per l'utente di una strada pubblica che, dall'uso di questa, abbia subìto un danno, il discorso involge un altro momento essenziale sul piano giuridico, cioè si pone il...

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