Evoluzione storica e principi generali

AutoreLuigi Tramontano
Pagine15-44
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Capitolo 1
Legge
professionale
n. 1578/1933
Legge
professionale
del 1874
1Dall’ottocento ai giorni nostri
Sin dall’ottocento nel mondo delle professioni legali appaiono ben distinti i
mestieri dell’Avvocato e del Procuratore: il primo è colui che viene chiamato
“a difesa” per svolgere la funzione intellettuale di consulenza, assistenza, re-
dazione delle difese; il secondo è colui che rappresenta la parte in giudizio.
Ad unità d’Italia avvenuta, la prima disciplina normativa emanata in merito
alla professione forense è la legge professionale del 1874, che ha fornito il
modello di avvocatura tuttora in vigore seppur con qualche aggiustamento.
La suddetta legge, infatti, già prevedeva gli Ordini e i Consigli territoriali; questi ul-
timi avevano funzioni di governo degli Ordini; disponeva inoltre il carattere elettivo
dei Consigli con l’attribuzione delle seguenti funzioni:
– tenuta degli albi con iscrizioni e cancellazioni;
– funzione disciplinare;
– rilascio di pareri sui compensi degli avvocati;
– creazione di un primo nucleo di norme concernenti il divieto di esercitare la pro-
fessione legale per chi già esercita alcune altre professioni o mestieri, tra cui il com-
mercio.
L’attuale legge professionale (L.P.) è il R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933,
che va letta in combinato con il decreto di attuazione (R.D. n. 37 del 22
gennaio 1934).
In nessuna delle previsioni concernenti la professione forense si rinviene la
def‌inizione di avvocato e procuratore; dall’art. 82 c.p.c., indirettamente, si
può ricavare la f‌igura del procuratore (oggi conf‌luita in quella di avvocato
a seguito della soppressione del relativo albo ad opera della L. n. 27 del
1997).
Detto articolo recita: “salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, da-
vanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti debbono stare in giudi-
zio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla
Cassazione col ministero di un Avvocato iscritto nell’apposito albo”.
Il procuratore, dunque, aveva il compito di rappresentare la parte in giu-
dizio in tutti quei casi in cui questa non poteva stare in giudizio perso-
nalmente; l’Avvocato è il professionista che dà consiglio ed assistenza di
1
EVOLUZIONE STORICA
E PRINCIPI GENERALI
LA PROFESSIONE FORENSE
Parte
16
Art. 2229 c.c.
Nullità
assoluta
Professione
legale
natura giuridica nelle vicende extragiudiziali e che assiste e difende la parte
innanzi all’Autorità Giudiziaria.
L’attività dell’Avvocato si sostanzia attraverso l’incontro in studio con il
cliente per la ricostruzione giuridica della vicenda, l’elaborazione del man-
dato difensivo, la redazione dei più idonei atti giuridici, la partecipazione
alle udienze in cui si discute oralmente il caso concreto.
La professione legale è una professione protetta: possono, cioè, esercitarla
soltanto gli iscritti negli appositi albi che abbiano prestato il giuramento
prestabilito. L’art. 1 L.P. statuisce infatti che “nessuno può assumere il tito-
lo, né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell’albo profes-
sionale”; «essi non possono esercitare la professione se prima non hanno
giurato. Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della corte di
appello o del tribunale con la formula seguente: “giuro di adempiere i
miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i f‌ini della giu-
stizia e per gli interessi superiori della Nazione”».
Per il disposto dell’art. 2231 c.c., l’esecuzione di una prestazione d’opera
professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’ap-
posito albo previsto dalla legge, dando luogo a nullità assoluta del rapporto
tra professionista e cliente (art. 1418 c. 1, c.c.), priva il contratto di qualsiasi
effetto. Pertanto, nel caso di esercizio della professione forense in difetto del-
l’iscrizione all’albo professionale al momento in cui il contratto di patrocinio
è stato stipulato e sono state poste in essere le relative attività (nella specie:
studio della pratica e predisposizione di minute dell’atto di citazione nonché
di altri atti difensivi), il professionista non ha diritto al compenso (fattispecie
relativa a praticante procuratore legale) (così Cassazione n. 3740 del 2007).
L’art. 2229 c.c. dal canto suo dispone: “la legge determina le professioni
intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi
albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per la iscrizione negli albi o
negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti
sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello
Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rif‌iuto del-
l’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedi-
menti disciplinari che importano la pe rdita o la sospensione del diritto
all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale
nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali”.
I principali punti di distinzione tra contratto d’opera intellettuale e con-
tratto d’opera manuale possono così sintetizzarsi:
– dal contratto d’opera manuale sorge un’obbligazione di risultato: il ri-
schio è a carico del prestatore d’opera;
– dal contratto d’opera intellettuale sorge un’obbligazione di mezzi: il ri-
schio è a carico del committente (cliente);

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