Evoluzione delle fonti e sintesi degli interessi

AutoreGiovanni Enriquez
Pagine11-37
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CAPITOLO PRIMO
EVOLUZIONE DELLE FONTI
E SINTESI DEGLI INTERESSI
SOMMARIO: 1. Pianificazione del territorio: connotazione conflittuale dell’inte-
resse del privato ad un a libera iniziativa economica e una definizione fun-
zionale dello sviluppo territoriale. Rapporto tra la programmazione urbani-
stica e gli interessi ambientali. - 2. Evoluzione del sistema delle fonti nel
diritto urbanistico. La legge urbanistica del 1942. - 3. Ridefinizione norma-
tiva delle funzioni in materia urbanistica, riforma costituzionale del Titolo
V e principio di sussidiarietà. - 4. Sintesi dinamica dell’interesse pubblico
alla pianificazione e interesse privato. - 5. Normativa speciale a tutela
dell’emersione di un nuovo interesse: l’interesse ambientale. La qualifica-
zione dell’interesse ambientale. - 6. Tutela dell’interesse ambientale e ruolo
dei privati. - 7. Rapporto tra le fonti. La normativa comunitaria: verso uno svi-
luppo sostenibile dell’ambiente urbano. - 8. La normativa sulla riqualificazione
urbana e sul recupero dei centri abitati (accenno e rinvio). - 9. Affermazione del
principio della negoziazione: il coinvolgimento dei privati nello svolgimento
della funzione amministrativa. La riforma del 2005. Il governo del territorio
come luogo “ideale” per la contrattazione programmata.
1. Pianificazione del territorio: connotazione conflittuale del-
linteresse del privato ad una libera iniziativa economica e
una definizione funzionale dello sviluppo territoriale. Rapporto
conflittuale tr a la programmazione urbanistica e gli interessi
ambientali
La disciplina legale dellurbanistica, intesa nellaccezione di
governo del territorio, incide con le proprie norme sulla determi-
nazione degli usi dei suoli a mezzo di una pianificazione a caratte-
re programmatico che prende in considerazione i diversi interessi
sottesi al territorio di natura agricola, industriale, terziaria e resi-
denziale1. Tutto ciò con evidenti ricadute sullequilibrio ambienta-
1 G. MORBIDELLI, Pianificazione territor iale ed urbanistica, in Enc. giur.
Trecc., vol XXIII, Roma, 1990, p. 2, rileva che la pianificazione urbanistica at-
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le e con interessamento delle proprietà, ricomprese negli interven-
ti, attraverso una conformazione del contenuto delle aree oggetto
di pianificazione.
Si assiste, pertanto, ad una contrapposizione di interessi che in
ultima analisi è espressione del conflitto delle esigenze dei privati
alla migliore utilizzazione delle proprietà e quindi alla manife-
stazione del principio della libertà di iniziativa privata in una eco-
nomia di mercato e alla realizzazione di uno sviluppo del territorio
funzionale all’interesse generale (o meglio agli interessi generali).
La disciplina degli usi del territorio è stata sempre interessata
da un rapporto di dialettica conflittuale tra la materia urbanistica e
quella ambientale2, tanto che la stessa Corte costituzionale ha evi-
denziato lintersecarsi delle due discipline decretando in tempi or-
mai risalenti la prevalenza delle tematiche ambientali su quelle ur-
banistiche e affermando che il governo del territorio deve in primo
luogo prendere in considerazione le problematiche ambientali3.
I rapporti conflittuali tra la programmazione urbanistica e la
tutela ambientale sono da tempo conosciuti dalle dottrine che li
hanno analizzati tanto da ritenere il territorio alla stregua di un
luogo di incontro scontro tra i diversi interessi confliggenti4. Il
tuale ha assunto un significato giuridico più vasto da quando il suo campo di
applicazione si riferisce all’intero territorio. L’A. evidenzia, infatti, che il termi-
ne territorio ha assunto nella legislazione un significato “comprensivo di una
molteplicità di interessi giuridicamente rilevanti”.
2 Sul punto: G. MORBIDELLI, Pianificazione territor iale ed urba nistica cit.,
pp. 2-3.
3 Corte cost., 26 giugno 1986, n. 151, in Riv. giur. a mb., 1986, p. 333. La
Consulta evidenzia che la legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. Legge Galasso), si
discosta dalla precedente disciplina delle bellezze naturali e introduce una tutela
del paesaggio “improntata a integrità e globalità”. Secondo la Corte la nuova
disciplina ridetermina le competenze regionali e statali, ridisciplinando le prime
e incrementando le seconde a causa dell’allargamento e del “potenziamento del-
la tutela paesistica”. Pertanto si mette in rili evo che il legislatore non ha oblite-
rato la distinzione fra tutela del paesaggio e urbanistica, ma sostiene che
“l’urbanistica viene soltanto limitata dal rispetto del valore estetico-culturale e
piegata a realizzarlo” in considerazione del carattere non più conservativo e sta-
tico ma “gestionale e dinamico” – della tutela del paesaggio.
4 Sul punto: F. GUALANDI, Ambiente, urbanistica ed ordinamento del terri-
torio, in Manuale di diritto a mbientale (a cura di L. MEZZETTI), Padova, 2001,
pp. 307-309, anche per gli ampi riferimenti bibliografici in nota.

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