Evoluzione della fattispecie della diffamazione. Tra carta stampata e web

AutoreVartolo Valerio
Pagine474-478
474
dott
5/2012 Rivista penale
DOTTRINA
EVOLUZIONE DELLA
FATTISPECIE DELLA
DIFFAMAZIONE. TRA CARTA
STAMPATA E WEB
di Valerio Vartolo
SOMMARIO
1. Premessa. 2. L’esimente del diritto di cronaca. Verità del
fatto ed interesse alla notizia. Nuove frontiere. 2.1. La verità
del fatto raccontato. 2.2. Interesse alla notizia. 3. La Conven-
zione Europea dei Diritti dell’Uomo. La libera stampa come
“cane da guardia” del potere. 4. Responsabilità del direttore
di un quotidiano on line. Carta stampata e prodotto informa-
tivo on line. 4.1. I Forum di discussione. 5. Conclusioni.
1. Premessa
Intraprendere, oggi, una attenta analisi di quella che
è la struttura dell’articolo 595, comma terzo, del codice
penale e tentare, di conseguenza, di def‌inirne i contorni e
di identif‌icarne i lineamenti, non è operazione agevole.
Per la propria natura, infatti, il reato di diffamazione
compiuto a mezzo stampa assume i connotati di un pri-
sma giuridico dai mille volti e spesso, peraltro, cangianti.
E questo perchè, in una concezione del Diritto che si tra-
sforma, una fattispecie quale quella prevista dall’articolo
595 non può non risentire di una evoluzione repentina e,
talvolta, f‌inanche frenetica.
Quotidiani on line, proliferazioni di articoli immediata-
mente commentabili da parte di un pubblico che si rende
protagonista del giornale, forum di discussione e social-
network che contemplano la possibilità di interagire in
tempo reale con il giornalista, sono soltanto alcune delle
innovazioni che hanno mutato, e non di poco, una fatti-
specie giuridica che nel proprio recente passato doveva,
quasi esclusivamente, confrontarsi con la vecchia carta
stampata.
In quest’ottica, peraltro, non può non innestarsi una
attenta discussione circa il ruolo del diritto comunitario,
della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo)
in particolare, che assegna, (articolo 10) nella più tradi-
zionale ottica liberale, un ruolo di assoluta preminenza
alla stampa ed alla libera espressione di essa, di fatto ridu-
cendo i vincoli nei confronti del giornalista e optando per
una tutela più ampia della libertà di espressione anche a
parziale scapito della tutela della persona e dei suoi dirit-
ti, quali l’onore e la reputazione.
Questa evoluzione del concetto stesso di “libertà di
stampa”, peraltro connessa al ruolo che nelle Democrazie
occidentali e liberali viene attribuito al potere dei gior-
nalisti, quali “watch dog” del potere, ha condotto la giuri-
sprudenza più innovativa ad una serie di pronunce che
gettano le basi per una autentica rivoluzione della fatti-
specie codicistica dell’art. 595.
Maggiore libertà al direttore responsabile di un quo-
tidiano on line, limiti meno rigidi per i quotidiani locali
rispetto a quelli nazionali: questi sono soltanto alcuni
degli esiti di una evoluzione della fattispecie diffamatoria
inevitabilmente legata all’evoluzione del concetto stesso
(nonché del mezzo) di stampa.
2. L’esimente del diritto di cronaca. Verità del fatto ed
interesse alla notizia. Nuove frontiere
Ma procediamo con ordine. E lo facciamo prendendo a
prestito una f‌igura che ci accompagnerà per questo breve
excursus. Quella del cronista giudiziario. La scelta, d’al-
tronde, non è casuale, considerato che il maggior numero
di procedimenti penali (ed anche civili, ma in questo
ragionamento rileva meno) riguarda appunto articoli di
cronaca giudiziaria o comunque di inchiesta.
Ebbene, ipotizziamo che il nostro cronista, nel pub-
blicare il proprio articolo, ecceda in due dei tre limiti
(la continenza verbale, il requisito della pubblica utilità
e della verità del fatto) oltrepassati i quali si concretizza
una condotta diffamatoria.
Taciuto il punto della continenza delle espressioni
usate, rileva di certo quello afferente la verità del fatto
raccontato ovvero il pubblico interesse alla notizia. Questi
due punti (ma non soltanto, come si vedrà) hanno subito
non pochi mutamenti a seguito dell’evoluzione del concet-
to stesso di libera stampa.
2.1. La verità del fatto raccontato
Il fatto, secondo la giurisprudenza più risalente nel
tempo, deve essere vero, non rilevando che sia meramente
verosimile. Ora: la domanda che ci si deve porre è cosa
debba intendersi per fatto vero. Un fatto raccontato che
abbia le caratteristiche proprie del fatto come accaduto
ma contenga delle inesattezze è passibile di conf‌igurare la
fattispecie diffamatoria? Su questo punto la giurispruden-
za più risalente nel tempo considerava ipotizzabile conf‌igu-
rare una penale responsabilità ogni qualvolta l’articolo di
cronaca presentasse aspetti anche soltanto parzialmente
e minimamente difformi dalla realtà dei fatti. Al più, si
riteneva che la condotta potesse essere ritenuta lecita nel
solo caso in cui l’errore fosse determinato da un comu-
nicato uff‌iciale errato da parte degli stessi inquirenti, la
cosiddetta “fonte uff‌iciale” per antonomasia.
Ebbene, oggi, questa conclusione non sembra più così
lineare. Ed infatti, con una recente pronuncia, la Cas-
sazione Penale (1) (sez V, 9 luglio 2004, n. 37435) ha
stabilito che ai f‌ini della verif‌ica circa la scriminante di
cui all’art. 51 c.p. il giornalista, nell’accertamento della
verità della notizia, possa far anche riferimento a fonti
attendibili e autorevoli, addirittura diverse dalla fonte
originaria ovvero uff‌iciale, dalle quali desumere, con una
certa probabilità, la veridicità della notizia medesima: “il
riferimento del giornalista a tali fonti è suff‌iciente per

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT