DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 agosto 2012, n. 15 - Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 14 agosto 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 'Servizio antincendi';

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 del 20 luglio 2012 concernente l'approvazione del 'Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi)';

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, questo regolamento disciplina le modalita' per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi).

  1. La finalita' di queste disposizioni e' quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.

  2. Questo regolamento si applica ai generatori alimentati a combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in complesso abitativo destinati ad altre attivita'.

  3. Le disposizioni di questo regolamento devono essere recepite a livello comunale e possono essere ulteriormente dettagliate ai sensi del successivo art. 5.

    Art. 2

    Modalita' e scadenze per la pulitura 1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.

  4. Fino...

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