LEGGE REGIONALE 30 giugno 2010, n. 13 - Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - Parti I e II - n. 20 del 3 luglio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi della Costituzione, dei Trattati dell'Unione europea, dello Statuto, delle procedure stabilite con legge statale e sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarieta', proporzionalita', efficienza e partecipazione democratica:

  1. partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti dell'Unione europea e provvede all'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea e degli accordi internazionali;

  2. realizza un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale e nelle questioni di interesse regionale facendo valere le specificita' del territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularita';

  3. promuove accordi con le altre regioni, e con regioni appartenenti a stati esteri, al fine di attivare forme di collaborazione e di partenariato, finalizzate allo sviluppo e alla promozione sociale, culturale ed economica della Regione;

  4. favorisce la partecipazione al processo di integrazione europea degli enti locali, delle universita' e delle altre autonomie funzionali, dei soggetti rappresentativi di istanze suscettibili di interesse e di tutela, delle imprese e dei cittadini.

    1. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e attuazione degli atti europei, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, che con ogni altra iniziativa utile a tale scopo.

    Art. 2

    Oggetto 1. La presente legge disciplina:

  5. le modalita' di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea;

  6. le procedure per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi dell'Unione europea e dalle sentenze della Corte di giustizia;

  7. la partecipazione ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea o finanziati con risorse europee e a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale;

  8. lo svolgimento di attivita' di rilievo internazionale e la sottoscrizione, nelle materie di propria competenza, di accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.

    Art. 3

    Rapporti Consiglio - giunta regionale 1. Il Consiglio regionale e la regionale si informano reciprocamente sulle attivita' svolte in ambito europeo e adottano ogni misura necessaria a consentire il massimo raccordo nella Regione sulle questioni europee e di rilievo internazionale.

    1. La regionale assicura al Consiglio regionale un'informazione costante in merito a tutti gli aspetti dell'attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale.

      Art. 4

      Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea 1. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente. Il Consiglio o la giunta regionale formulano osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonche' di atti preordinati alla formulazione degli stessi.

    2. Le osservazioni del Consiglio regionale sono formulate dalla Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e dalle Commissioni competenti per materia, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento consiliare. Su questioni di particolare rilevanza delibera l'Assemblea. Le osservazioni sono inviate, non appena adottate, alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.

    3. Le osservazioni della regionale sono formulate previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia, da esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la giunta regionale procede in assenza del parere.

    4. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modifiche e integrazioni.

    5. La giunta regionale da' immediata comunicazione al Consiglio regionale della formulazione di eventuali osservazioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista nell'articolo 17 della legge n. 11 del 2005.

      Art. 5

      Sussidiarieta' 1. Nell'ambito della procedura prevista nell'articolo 4, comma 2, il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita' nelle proposte di atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale e trasmette le risultanze alle Camere, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita' (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le risultanze dell'esame sono altresi' trasmesse al Comitato delle regioni.

    6. La regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati richiesti dal Consiglio entro il termine assegnato e comunque in tempo utile per la valutazione di cui al comma 1. Tale valutazione, ove ritenuto opportuno, viene trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per il parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali).

    7. I risultati della verifica prevista nel comma 1 sono comunicati alla giunta regionale per l'adozione di eventuali atti e per la definizione della posizione della Regione nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo individuate dalle leggi di procedura statali.

      Art. 6

      Riserva di esame 1. La giunta regionale, laddove lo ritenga opportuno e comunque qualora il Consiglio regionale lo richieda, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005. L'atto di richiesta e' comunicato agli organi statali competenti previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro dieci giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la giunta regionale procede in...

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