La tutela europea dei diritti fondamentali e il giudice italiano

AutoreVincenzo Sciarabba
Pagine109-125
VINCENZO SCIARABBA
LA TUTELA EUROPEA
DEI DIRITTI FONDAMENTALI
E IL GIUDICE ITALIANO
Introduzione
Anticipo subito che mi concentrerò in questa relazione soprattutto su alcune
questioni relative al “fronte comunitario/eurounitario1” della tutela dei diritti fon-
damentali, soffermandomi in particolare sul ruolo di quella che continuerei a
chiamare “Carta di Nizza”2, mentre non mi occuperò, se non marginalmente,
1 Per riprendere il neologismo coniato da Antonio Ruggeri all’indomani dell’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, che ha determinato, come è noto, la “successione” dell’ “Unione” europea
(come ridisegnata dal medesimo Trattato) alla “Comunità”, suggerendo quindi di superare anche
l’aggettivo “comunitario”, in effetti ben sostituibile (ovviamente “ex nunc”, continuando quindi a
usarlo con riferimento a tutti i casi per i quali ciò risultasse tutto sommato più corretto) con quello
“eurounitario”.
2 Il motivo per cui ritengo opportuno continuare a parlare di “Carta di Nizza”, sebbene, come
è noto, il testo al quale l’art. 6 del TUE come riformulato dal Trattato di Lisbona attribuisce valore
giuridico analogo a quello dei Trattati sia quello approvato a Strasburgo nel 2007 e non quello
approvato a Nizza nel 2000, risiede nella circostanza che – salve poche marginali modifiche e in
specie alcune integrazioni apportate agli artt. 51 e 52 (su cui si tornerà oltre e circa le quali mi
permetto di rinviare per una più ampia analisi e per ulteriori indicazioni bibliografiche a V. SCIA-
RABBA, Rapporti tra Corti e rapporti tra Carte. Le “clausole orizzontali” della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, in Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale
italiana (a cura di Nicolò Zanon, conclusioni di Valerio Onida), Napoli, 2006, pp. 389-458, non-
ché, con modifiche, aggiornamenti e integrazioni, ID., Tra Fonti e Corti. Diritti e principi fonda-
mentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali, Padova, 2008)
– il testo “di Strasburgo” e quello “di Nizza” coincidono, sicché, su un piano storico e sostanziale,
la “paternità” della Carta (con ciò che da tale circostanza discende: v. oltre) resta sicuramente da
attribuirsi, tutto considerato, alla “Convenzione Herzog” (il cui “progetto” di Carta, adottato dalla
Convenzione per consensus il 2 ottobre 2000, fu senza alcuna modifica approvato dal Consiglio
europeo in occasione del vertice di Biarritz del 13-14 ottobre 2000 e poi solennemente proclamato
– e per così dire “cristallizzato” definitivamente – il 7 dicembre 2000, in occasione del Consiglio
europeo di Nizza, da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e dalla Commissione, a seguito,
e sulla base, delle rispettive approvazioni “interne”). Su un piano pratico, questo discorso assume
rilievo immediato in particolare laddove si volessero andare a studiare i “lavori preparatori” della
Carta (molto istruttivi, ma purtroppo quasi mai tenuti in considerazione dalla dottrina), dovendo-
cisi rifare a tal fine appunto alla “prima” Convenzione (e, per quanto riguarda le integrazioni alle
“clausole orizzontali”, alla seconda Convenzione – la “Convenzione Giscard” – e in specie all’ap-
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delle pur importanti questioni relative al fronte della CEDU (fronte che era, è e
comunque resterà logicamente e giuridicamente ben distinto da quello comunita-
rio/eurounitario, salvi tutti gli elementi di collegamento o volendo di analogia
che si possono o si potranno trovare tra i due sistemi sovranazionali).
Questa delimitazione, dovuta a ragioni contingenti, ho trovato del resto molto
opportuna in un momento in cui, nonostante siano stata pronunciate importanti
sentenze in ambito eurounitario (penso da ultimo a quella recente e molto interes-
sante del 1 marzo 2011, procedimento C-236/09, in tema di assicurazioni e princi-
pio di non discriminazione su base sessuale), l’attenzione generale sembra ancora
quasi esclusivamente “rapita” da pur importanti questioni relative al ruolo della
CEDU, che è stata posta sotto i riflettori, specialmente a partire dal 2007, dalla
giurisprudenza costituzionale (dalle sentenze nn. 348 e 349 di quell’anno alle nn.
311 e 317 del 2009 e ad altre, fino alla n. 80 e alla importantissima n. 113 del 2011,
con la quale la Consulta ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revi-
sione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la ria-
pertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1,
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti
dell’uomo”3), e poi dalla giurisprudenza amministrativa (penso alle famigerate
sentenze del Consiglio di Stato4 e del TAR Lazio5, ma anche ad altre, ad esempio
del TAR di Milano6), e ancora dalla stessa giurisprudenza di Strasburgo (basti ci-
tare la sentenza, anzi le sentenze, sull’obbligo di esposizione del crocifisso nelle
aule7), oltre che dalla giurisprudenza ordinaria, forse soprattutto penale.
posito “gruppo di lavoro” istituito da questa al suo interno; cfr., sui lavori della Convenzione Gi-
scard, oltre ai due scritti prima ricordati, la dettagliata e approfondita cronaca ragionata di G.G.
FLORIDIA (in collab. con L.G. SCIANNELLA), Il cantiere della nuova Europa. Tecnica e politica nei
lavori della Convenzione europea, Bologna, 2003.
3 Sullo specifico, cruciale tema della riapertura del giudicato a seguito di sentenze della Corte
di Strasburgo mi permetto di rinviare, per dei primi tentativi di approfondimento in prospettiva
costituzionale interna e comparata, a V. SCIARABBA, Il problema dell’intangibilità del giudicato
tra Corte di Strasburgo, giudici comuni, Corte costituzionale e… legislatore? (a commento della
sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2008), in www.forumcostituzionale.it dal 10 maggio
2008 ed in www.europeanrights.eu dal 30 maggio 2008; ID., La “riapertura” del giudicato in
seguito a sentenze della Corte di Strasburgo: questioni generali e profili interni, in Giurispru-
denza costituzionale, 2009, I, pp. 513-543 e ID. La “riapertura” del giudicato in seguito a sen-
tenze della Corte di Strasburgo: profili di comparazione, in Diritto pubblico comparato ed euro-
peo, 2009, II, pp. 917-947. Più in generale sul “problema” del giudicato in prospettiva europea,
con riguardo anche al versante comunitario, v. l’ampia ricostruzione di R. CAPONI, Corti europee
e giudicati nazionali, in www.astrid-online.it.
4 Cons. Stato, sent. n. 1220 del 2 marzo 2010.
5 TAR Lazio, sent. n. 11984 del 18 maggio 2010.
6 TAR Milano, del 15 settembre 2010, ric. n. 951 del 2006, richiamata da Marco Bignami
nello scritto citato più avanti.
7 Cfr. la sent. “Lautsi 1” del 3 novembre 2009 e la sentenza della Grande Camera (“Lautsi
2”), di segno opposto, del 18 marzo 2011.

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