Euro-day: istruzioni per il giorno dopo

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L'introduzione dell'euro, il cui tasso di cambio è stato irrevocabilmente fissato in lire 1936,27 per euro, non ha avuto alcun effetto sul valore delle obbligazioni stipulate contrattualmente né ha consentito di modificare o risolvere unilateralmente i contratti di locazione sorti tra le parti.

L'utilizzazione (a partire dall'1 gennaio 2002) della nuova moneta ha comportato, però, dei cambiamenti e la Confedilizia resta a fianco del proprietario di casa e del condominio, con questi brevi consigli.

  1. La ridenominazione dei valori di canone di locazione, degli oneri accessori, dei depositi cauzionali, delle spese ecc. - automatica dal 1° gennaio 2002 - non comporta adempimenti particolari in virtù del principio di continuazione degli strumenti giuridici.

  2. Il locatore non ha alcun onere nei confronti del conduttore; comunque è opportuno che - ove non lo abbia ancora fatto - il proprietario invii al più presto all'inquilino una lettera nella quale si determini in euro il canone dovuto, fatta salva ogni previsione contrattuale relativa all'adeguamento e/o aggiornamento dello stesso.

    Attenzione a non accettare assegni bancari e cambiali in lire emessi dopo il 1° gennaio 2002: non sono validi e non valgono quindi come titoli di credito.

  3. Il proprietario ed il condominio non hanno alcun obbligo nei confronti dei lavoratori dipendenti (dipendenti colf compresi), ma anche in questo caso - sempre se non è già stato fatto - è opportuno l'invio al più presto di una lettera nella quale si determini in euro l'ultima retribuzione mensile corrisposta, con avviso che - a parte ogni altra variazione e/o adeguamento dovuti - a partire dal 1° gennaio 2002 trova applicazione, per i dipendenti il cui rapporto è regolato dal Contratto collettivo per i dipendenti da proprietari di fabbricati, l'Accordo 10 gennaio 2001 relativo al Contratto collettivo nazionale di settore, stipulato il 15 dicembre 1999 fra la Confedilizia, in rappresentanza della proprietà, ed i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, in rappresentanza dei lavoratori. La lettera per i dipendenti colf conterrà invece l'avvertimento che dall'1 gennaio 2002 trova applicazione l'aggiornamento dei minimi retributivi stabilito dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo (art. 41 Contratto collettivo nazionale rapporto di lavoro domestico 8 marzo 2001) secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall'Istat.

  4. È consigliabile redigere i vari contratti (di...

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