CIRCOLARE 10 novembre 2003, n. 168 - Etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari

Al Ministero della salute Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato repressione frodi Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano Alla Federalimentare Alla Confcommercio Alla Confartigianato Alla C.N.A.

Alla A.N.C.C.-COOP

Questo Ministero e' gia' intervenuto piu' volte, in occasione dell'entrata in vigore di norme di particolare rilievo, per chiarirne la portata e fornire informazioni per una corretta ed uniforme loro applicazione sia da parte delle imprese sia da parte degli organi di vigilanza.

Pervengono, poi, quesiti sia da parte di aziende ed associazioni professionali sia da parte di alcuni organi di controllo, che chiedono precisazioni sulla applicazione di talune norme, in particolare di quelle relative all'etichettatura.

Sulla scia di quanto gia' fatto in precedenti occasioni, con la presente si forniscono i chiarimenti richiesti

  1. Utilizzazione del termine ´Integraleª nell'etichettatura dei prodotti da forno.

    E' stato sollevato un problema di interpretazione relativamente all'uso del termine ´integraleª nella etichettatura dei prodotti

    da forno ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001.

    La questione e' rilevante per diversi aspetti. Anzitutto occorre distinguere la denominazione di vendita dall'ingrediente, secondo le diverse utilizzazioni della farina. Nel caso in cui questa venga destinata alla vendita diretta al consumatore o alla panificazione, occorre rispettare quanto previsto dal decreto n. 187/2001. Quando e' ingrediente, la farina in parola puo' essere designata col nome ´farina di frumentoª o ´farina di frumento integraleª

    cosi' come avviene negli altri Stati membri.

    Le denominazioni di vendita, riservate agli sfarinati, previste dal decreto n. 187/2001 sono vincolanti solo per i produttori di farine e le caratteristiche fissate al comma 3 dell'art. 1 di detto decreto si applicano esclusivamente alle farine destinate alla panificazione e alla vendita diretta al consumatore: non sono, quindi, vincolanti per gli altri settori industriali, in particolare per i prodotti da forno, tanto e' vero che l'art. 10 ha previsto una specifica deroga.

    L'uso, poi, del qualificativo ´integraleª nella denominazione di vendita (esempio: biscotti integrali) risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farina di frumento integrale acquistata come tale da aziende molitorie, sia nel caso in cui si ottenga tale prodotto, con le medesime caratteristiche, nell'ambito dello stesso opificio, ove viene utilizzata, aggiungendo crusca e/o cruschello alla farina di grano tenero. Il termine ´integraleª, infatti, implica la presenza

    di crusca e/o di cruschello in quantita' tale da assicurare un significativo apporto nutrizionale di fibre nel prodotto finito.

    La crusca/cruschello sono, infatti, gli unici elementi che differenziano la farina di frumento integrale dalla farina di grano tenero non essendo, inoltre, vincolanti per utilizzazioni diverse dalla panificazione e dalla vendita diretta al consumatore i parametri previsti al comma 3 dell'art. 1 del decreto n. 187/2001.

    Pertanto non ha rilevanza alcuna, ai fini dell'informazione al consumatore, la messa in evidenza che si tratta di ´farina integrale di grano teneroª proveniente dai molini con i parametri previsti dalla norma suddetta oppure di ´farina di frumento integraleª sempre proveniente dai molini ma con parametri diversi da quelli previsti dalla norma o, infine, di farina integrale ricostituita, all'interno dell'azienda utilizzatrice, con parametri uguali o diversi da quelli previsti dalla norma. I prodotti finiti sono tutti legali con caratteristiche organolettiche pressoche' identiche.

    Si ritiene utile evidenziare, a tal fine, che lo scopo primario della norma consiste nella protezione e nella informazione dei consumatori e non nella protezione delle esigenze delle categorie economiche.

    Si ritiene utile ricordare anche che, durante l'elaborazione del decreto n. 187/2001, e' stata prestata molta attenzione ai principi comunitari sulla libera circolazione delle merci, che riguardano in particolare la loro utilizzazione, nonche' a quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 443/1997 sulla pasta, finalizzata ad evitare discriminazioni alla rovescia a danno dell'industria nazionale rispetto alla concorrenza estera.

    Cio' che cambia dal punto di vista giuridico, ai fini del rispetto delle regole di etichettatura relative alla definizione di ´ingredienteª, e' che, nel caso in cui la farina provenga direttamente dal molino, si ha un unico ingrediente da menzionare come tale e cioe' ´farina di frumento integraleª; nel caso in cui, invece, la farina integrale si ottenga per ricostituzione si hanno due o tre ingredienti che vanno designati separatamente col proprio nome (farina di frumento, crusca, cruschello). V'e' da chiedersi al riguardo se in questo caso l'uso del termine ´integraleª nella denominazione del prodotto finito comporti l'obbligo dell'indicazione del QUID. Ebbene, poiche' nella denominazione di vendita non figura alcun ingrediente particolare, nessun adempimento ulteriore e' richiesto, a meno di espliciti richiami in etichettatura circa la specifica tipologia di farina impiegata.

  2. Somministrazione della croissanterie.

    L'esigenza di avere un'ampia tipologia di prodotti, freschi e fragranti, quali croissant, krapfen, sfogliatine, strudel e simili, ha indotto l'industria a preparare prodotti a temperatura controllata destinati, con appositi fornetti, senza alcuna manipolazione, che integri una attivita' produttiva, ad essere somministrati sul punto di vendita. I prodotti in questione non sono semilavorati o preparazioni alimentari, ma sono prodotti finiti, in quanto, come detto, non necessitano di manipolazione o ulteriore lavorazione, per essere somministrati.

    Questo Ministero ha gia' precisato in precedenti occasioni che, tenendo conto della evoluzione delle modalita' di prestazione del servizio di somministrazione, tale attivita' e' del tutto compatibile con l'attivita' di somministrazione, di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 287/1991.

    Qualora si volesse attribuire a tale attivita' un diverso significato, si correrebbe il rischio di offrire un cattivo servizio al consumatore, le cui esigenze devono sempre essere considerate prioritarie, senza creare inutili ostacoli alla commercializzazione, soprattutto quando non e' messo in discussione il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

    Nulla vieta, pertanto, di ricondurre nella specifica autorizzazione sanitaria rilasciata al pubblico esercizio l'attivita' di cui sopra, alla stregua di quanto avviene per il pane parzialmente cotto surgelato o meno. Si tratta di situazione analoga. Il legislatore, peraltro, nel caso del pane, e' dovuto intervenire, perche' v'era il problema della denominazione di vendita che non consentiva di denominare ´paneª il prodotto parzialmente cotto: situazione che

    non si presenta nel caso specifico della croissanterie.

  3. Uso dei termini ´All'acetoª, ´Con acetoª e simili.

    Con circolari n. 379/1966 e n. 385/1968 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forni', sulla base delle norme allora vigenti, una serie di indicazioni alle aziende alimentari conserviere circa l'uso delle diciture suddette nel caso di utilizzazione di aceto come ingrediente.

    L'adozione di norme comunitarie in materia di etichettatura negli anni successivi ha reso praticamente superate dette circolari. I termini, quindi, riportati in titolo sono da considerarsi utilizzabili alternativamente con equivalente significato.

  4. Vendita prodotti congelati.

    Da qualche tempo si osserva che, in alcune superfici della grande distribuzione, nei banchi di vendita dei prodotti surgelati sono immessi anche prodotti congelati non confezionati, esposti con gli estremi dell'azienda produttrice, che spesso incorpora nel proprio nome la parola ´surgelatiª, anche se poi sulle singole etichette

    o nei depliants a disposizione del pubblico compare l'indicazione che si tratta di prodotti congelati.

    Questo modo di operare, oltre ad essere ingannevole per il consumatore, rappresenta anche una forma di slealta' commerciale.

    Si invitano, pertanto, gli organi di vigilanza a verificare che, per i prodotti congelati venduti sfusi, siano fornite adeguate informazioni al consumatore, in conformita' a quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n.

    181, il quale stabilisce che detti prodotti devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

    Sul cartello devono figurare

    1. la denominazione di vendita, accompagnata dal termine ´congelatoª, senza che compaia, a qualsiasi titolo, il termine ´surgelato/iª; b) le modalita' di conservazione dopo l'acquisto; c) la percentuale di glassatura per i prodotti glassati.

    I banchi ed i prodotti in essi contenuti, infine, vanno adeguatamente protetti e vanno rispettate le norme igieniche di cui al decreto legislativo n. 155 del 26 maggio 1997 (attuazione della direttiva 93/43/CE sull'igiene).

  5. Utilizzazione uova fresche.

    I regolamenti (CEE) 1907/90 e 1274/91 fissano le norme per la commercializzazione delle uova vendute in guscio tal quali. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1274/1991 le uova di categoria A o ´uova frescheª devono possedere determinate caratteristiche tra

    cui quella di non aver subito alcun trattamento di conservazione.

    Dal momento che le uova utilizzate nei prodotti trasformati, indipendentemente dalla categoria di riferimento, devono essere pastorizzate, la sola menzione ´uova frescheª potrebbe sembrare

    non corretta. Al riguardo e' da precisare che la pastorizzazione delle uova fresche in questo caso e' richiesta dal decreto legislativo n.

    65/1993 relativo agli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT