CIRCOLARE 24 luglio 2008, n. 2 - Decreto 30 agosto 2000 «Modalita'' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II sull''etichettatura delle carni bovine. Categoria 'Vitellone'».

Alle Associazioni nazionali allevatori razze bovine

All'Assocarni

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione produttori agricoli COPAGRI

Alla Associazione generale cooperative italiane AGCI

All'Anca-Lega

Alla Federazione nazionale cooperative agricole

All'Assalzoo

Al Consorzio italiani macellatori

Alla Confesercenti

Alla Confcommercio

All'Agea

Alla Commissione ministeriale etichettatura carni bovine

Alle regioni e province autonome di

Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali -

Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

All'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - ICQ

Alla Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

Come preannunciato nella precedente circolare n. 1 del 15 febbraio 2008(1), le disposizioni relative alle denominazioni di vendita delle carni ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi sono contenute nel regolamento (CE) n. 700/2007(2) e si applicano esclusivamente a partire dal 1° luglio 2008. In Italia per le carni ottenute da animali delle categorie di eta' 0 a 8 mesi la denominazione di vendita sara' «vitello» o «carne di vitello», mentre per quelle da 8 a 12 mesi e' prevista la denominazione «vitellone» o «carne di vitellone». Le denominazioni di vendita sono espressamente riportate nell'allegato XI-bis, parte III, art. 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007(3) (regolamento unico OCM) cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008(4).

Per i bovini adulti l'unica denominazione di vendita obbligatoria e' «bovino adulto».

Per poter fornire, invece, informazioni sulla categoria e' necessario disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000(5). Valgono al riguardo le indicazioni fornite con circolare n. 5 del 15 ottobre 2001(6) e circolare n. 1 del 9 aprile 2003(7). Cio' anche in caso di bovini di eta' compresa fra i 12 e 24 mesi ricadenti nella categoria delle carcasse: «A: animale maschio non castrato di eta' inferiore a due anni» prevista dal predetto regolamento CE n. 1183/2006(8), allorche' si intenda riportare la dizione «vitellone» (bovini di eta' compresa tra...

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