CIRCOLARE 9 aprile 2003, n. 1 - Ulteriori chiarimenti sulle modalita' applicative previste dal decreto 30 agosto 2000. Regolamento (CE) 1760/2000, Titolo II etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Alle organizzazioni di etichettatura carni bovine; Agli organismi indipendenti di controllo Alle associazioni nazionali allevatori razze bovine All'Assocarni Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confederazione produttori agricoli - Copagri Alla Associazione generale cooperative italiane - AGCI All'ANCA-LEGA Alla Federazione nazionale cooperative agricole All'ASSALZOO Al Consorzio italiani macellatori All'Uniceb Al C.N.A. alimentare Alle Organizzazioni grande distribuzione Alla Confederazione italiana esercenti attivita' commerciali turistiche e dei servizi All'AGEA Alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano assessorati agricoltura Al Ministero delle attivita' produttive - D.G.S.P.C.

Al Ministero della salute - Dir. Gen.

sanita' pubblica veterinaria alimenti e nutrizione Alla Commissione ministeriale etichettatura carni bovine All'Ispettorato centrale repressione frodi Alla Direzione generale per le politiche agroindustriali 1. Premessa.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, in data 17 luglio 2000, hanno adottato il nuovo Regolamento (CE) n. 1760/20001 sulla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, abrogando il precedente Regolamento (CE) n. 820/97, passando cosi' da 1 (GUCE L204 dell'11 agosto 2000) un sistema volontario di etichettatura ad un sistema comunitario obbligatorio di etichettatura congiunto ad un sistema facoltativo.

L'obiettivo dell'etichettatura e' di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine evitando, quindi, informazioni inesatte, non veritiere o poco attendibili, riferimenti a notizie velatamente vaghe o ricorso a immagini fuorvianti.

Con successivo Regolamento (CE) del 25 agosto 2000, n. 1825/20002, la Commissione europea ha emanato le modalita' applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

Nell'ambito del sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine gli operatori e le organizzazioni che commercializzano dette carni devono indicare sulla etichetta, dal 1 gennaio 2002, le seguenti informazioni obbligatorie

( ) numero che identifica l'animale o il lotto di animali; ( ) paese e numero approvazione impianto di macellazione; ( ) paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento; ( ) paese di nascita; ( ) paese/i di ingrasso; Per tutte le indicazioni diverse da quelle previste dal sistema obbligatorio di etichettatura, la stessa normativa consente un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine. Un sistema efficace di etichettatura presuppone la possibilita' di risalire dalle carni etichettate all'animale o agli animali di origine. Le modalita' per indicare sulla etichetta informazioni facoltative sono contenute in un disciplinare dell'operatore approvato dallo Stato membro. Dette informazioni possono riguardare

( ) Allevamento

denominazione azienda di nascita e/o di allevamento; sistema di allevamento; alimentazione degli animali; ( ) Animale

razza o tipo genetico; caratteristiche legate al genoma; sesso; periodo d'ingrasso; ( ) Macellazione

categoria; data macellazione; periodo frollatura; denominazione del macello; 2 (GUCE L216/8 del 26 agosto 2000) ( ) Altre informazioni

logo organizzazione di etichettatura; denominazione organismo indipendente incaricato dei controlli; n. approvazione del disciplinare; modalita' di conservazione; data scadenza; punto vendita; peso e taglio anatomico.

  1. Le modalita' attuative in Italia.

    Con decreto ministeriale 30 agosto 20003, sono state fornite alcune indicazioni agli operatori ed alle organizzazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine nonche' sono stati disposti termini e modalita' di applicazione supplementari per consentire l'attivita' degli operatori e delle organizzazioni che intendono fornire informazioni facoltative sulle proprie carni bovine cosi' come previsto dal citato Regolamento (CE) n. 1760/2000.

    In particolare sono stati definiti

    modalita' di apposizione delle etichette; rilascio automatico di etichette anche per la carne venduta al taglio; struttura dei disciplinari di etichettatura facoltativa, loro esame ed approvazione; approvazione organismi indipendenti di controllo; definizione di lotto di animali diversi lavorati nei laboratori di sezionamento e nei punti vendita.

    Il procedimento amministrativo di approvazione di un disciplinare di etichettatura prevede l'acquisizione del parere di una apposita commissione ministeriale (art. 7 decreto ministeriale 30 agosto 2000).

    Con circolare n. 5 del 15 ottobre 20014 sono stati chiariti alcuni aspetti da seguire per una corretta predisposizione dei disciplinari di etichettatura, nonche' sono state indicate le modalita' per la predisposizione dei piani di autocontrollo da parte degli operatori e delle organizzazioni, e dei piani di controllo da parte degli organismi indipendenti designati dalle stesse organizzazioni.

    Con successivo decreto ministeriale del 13 dicembre 20015 sono state impartite istruzioni alle organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura ed agli organismi indipendenti autorizzati a svolgere i controlli nell'ambito degli stessi disciplinari al fine di una maggiore efficacia nell'attivita' di monitoraggio e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa in questione.

    L'esame dei disciplinari di etichettatura finora sottoposti al parere della commissione e alla approvazione ministeriale ha messo in luce la necessita' di chiarire e puntualizzare ulteriormente alcuni aspetti da seguire per una corretta predisposizione dei disciplinari medesimi, nonche' per indicare le modalita' per la predisposizione dei piani di autocontrollo da parte degli operatori e delle organizzazioni, e dei piani di controllo da parte degli organismi indipendenti designati dalle stesse organizzazioni.

    3 (G.U.R.I. n. 268 del 16 novembre 2000) 4 (G.U.R.I. n. 250 del 26 ottobre 2001) 5 (G.U.R.I. n. 23 del 28 gennaio 2002) A cio' vanno ad aggiungersi numerose irregolarita' rilevate a seguito di sopralluogo presso macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita, ecc., di seguito riferiti. 3. Problemi di rintracciabilita' riscontrati nella lavorazione e commercializzazione delle carni bovine e delle carni macinate bovine.

    Una situazione molto varia e' stata riscontrata nel campo della rintracciabilita' nei diversi segmenti di filiera.

    Innanzitutto si sottolinea come il concetto di rintracciabilita', piu' volte variamente definito per differenziare e commercializzare alimenti con particolari qualita', sia stato una volta per tutte chiaramente individuato nell'art. 3, punto 18 del Regolamento (CE) n.

    178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare.

    La rintracciabilita' consiste quindi nella possibilita' di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

    Sebbene la filiera sia consapevole e informata dell'obbligo di dotarsi di sistemi di rintracciabilita', questi ultimi una volta messi in atto sono risultati in taluni casi inadatti o non sufficienti allo scopo, come fatto rilevare anche dagli organismi indipendenti di controllo nei loro periodici rapporti. In particolare, mentre nei macelli i sistemi posti in atto presentavano difetti facili da correggere, nei laboratori di sezionamento, nei laboratori di produzione di carni macinate e nei punti vendita si sono riscontrati problemi piu' seri, tali da determinare una perdita parziale o totale della rintracciabilita'.

    In particolare per quanto concerne i sistemi adottati nei macelli si osserva quanto segue

    non sempre le carcasse sono individuate attraverso il numero identificativo del singolo animale essendo spesso presente unicamente il numero identificativo del lotto. Ne' e' possibile collegare in modo certo un determinato passaporto a una determinata carcassa; non sempre vengono scongiurati i rischi potenziali di perdita di rintracciabilita' durante la catena di macellazione (ritiro delle marche auricolari all'abbattimento e iscrizione di un numero di serie soltanto al momento della pesa finale della carcassa). Cio' soprattutto allorche' certe carcasse devono essere messe da parte per un esame complementare di tipo sanitario.

    Per quanto concerne la rintracciabilita' nei laboratori di sezionamento e nei laboratori di produzione di carni macinate, alcuni dei diversi sistemi adottati presentano le seguenti gravi carenze

    carenza di registrazione dei numeri identificativi degli animali o dei lotti in uscita che non consente una soddisfacente correlazione con i corrispondenti numeri in entrata; errori nella ritrascrizione dei numeri identificativi degli animali o dei lotti lavorati nei registri di lavorazione; carenza d'informazione e di rintracciabilita' per le carni destinate ad altre aziende produttrici di preparati a base di carne pur in assenza di un obbligo di queste ultime a fornire informazioni al consumatore; incompletezza dell'indicazione relativa al sezionamento nell'ipotesi in cui siano intervenuti piu' laboratori di sezionamento ubicati anche in Paesi diversi; lavorazione contemporanea di carcasse, mezzane, ecc. di lotti diversi senza l'adozione di misure idonee ad impedire la commistione delle carni; immagazzinamento di carcasse, mezzane, ecc. senza etichetta originaria, e/o di carne gia' tagliata, priva di idoneo riferimento ricollegabile all'etichetta originaria; costituzione di lotti non omogenei per diversita' del Paese di nascita o di allevamento o di macellazione degli animali; costituzione di lotti di dimensioni superiori alla produzione di un giorno; mescolamento di piu' lotti per la preparazione di carni macinate senza garanzie in quanto all'omogeneita' di tali...

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