CIRCOLARE 6 marzo 2008 -, n. 4075 - Alimenti soggetti alla procedura di notifica dell''etichetta al Ministero della salute, con particolare riferimento agli alimenti addizionati di vitamine e minerali o di talune altre sostanze di cui al regolamento (CE) 1925/2006. Indicazioni sulle modalita'' della procedura di notifica.

Assessorati alla sanita' delle regioni e delle province autonome di Trento e

Bolzano

U.S.M.A.F.

U.V.A.C.

A.F.I.

A.I.I.P.A.

A.I.O.

Assoerbe

CNA Alimentare

CONFAPI unione alimentari

Confartigianato alimentazione

Federalimentare

Federchimica Assospecifici

Federfarma

Federfarma servizi

Federimpresa erbe

Federsalus

Federazione erboristi italiani F.E.I.

Siste

Unerbe

Unintegra

Enti e operatori interessati Premessa

In attesa di un inquadramento normativo specifico comunitario, in Italia gli alimenti arricchiti con vitamine e minerali, analogamente agli integratori alimentari, sono stati transitoriamente inclusi nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare, come esplicitato con la Circolare 16 aprile 1996, n. 8 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996).

Gli integratori alimentari sono stati armonizzati a livello comunitario dalla direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.

Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) 1925/2006 del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, viene disciplinata specificamente anche tale categoria di prodotti.

Sulle modalita' da seguire per la procedura di notifica e' stata emanata la Circolare del Ministero della sanita' 17 luglio 2000, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000).

La presente Circolare aggiorna quanto previsto dalle due Circolari sopra citate, in attesa di un apposito inquadramento normativo della materia.

  1. Alimenti arricchiti con vitamine e minerali

    Visto l'art. 15 del regolamento (CE) 1925/2006, l'immissione in commercio degli alimenti arricchiti con vitamine e minerali resta subordinata alla notifica di un modello di etichetta al Ministero della salute, Dipartimento sanita' pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti, Direzione generale sicurezza alimenti e nutrizione, Ufficio IV, secondo la procedura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo n. 111/92.

    Richiamando le disposizioni del regolamento (CE) 1925/2006 si fa presente, in attesa della definizione a livello comunitario dei livelli ammessi di vitamine e minerali, che l'arricchimento deve portare alla disponibilita' di alimenti sicuri e idonei a complementare gli apporti di tali nutrienti, sulla base delle evidenze disponibili.

    Si fa inoltre presente che per la fabbricazione di alimenti arricchiti con vitamine e minerali disciplinati dal regolamento (CE) 1925/2006:

    1) continua ad essere ammesso, fino al 19 gennaio 2014, l'impiego di sostanze in forme non elencate nell'allegato II dello stesso regolamento gia' impiegate in prodotti notificati entro il 19 gennaio 2007. Il Ministero della salute pubblica l'elenco delle sostanze ammesse alla deroga sul proprio sito (www.ministerosalute.it).

    2) restano subordinati all'autorizzazione del Ministero della salute gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 111/1992.

    Gli stabilimenti autorizzati, con la relativa tipologia di produzione, vengono inclusi nell'elenco di cui all'art. 10, comma 6 del decreto legislativo n. 111/92.

  2. Alimenti addizionati di sostanze diverse da vitamine e minerali

    2.1 Secondo quanto concordato a livello comunitario il 14 febbraio 2005 dal Comitato di cui all'art. 58 del...

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