Note sulla trasformazione eterogenea di società di capitali in fondazione e viceversa

AutoreLuigi Salamone
Pagine691-694
Luigi Salamone
Note sulla trasformazione eterogenea
di società di capitali in fondazione e viceversa*
1. L’occasione – il convegno dedicato alle fondazioni, poi organizzato dalla catte-
dra di diritto privato; l’invito al dialogo tra le diverse comunità scientiche, segnatamen-
te tra cultori del diritto civile e commerciale – induce a declinare queste note sul piano
del diritto generale delle obbligazioni e con sensibilità storica. Mi proverò a riettere,
cioè, sull’orientamento del codice civile del 1942 in tema di funzione (nel senso di cau-
sa) degli enti.
2. Storicamente mi limito a ricordare che, secondo una linea di continuità inter-
rotta solo da pochi anni, sia nel codice civile del 1865 (di cui si vedano solo gli articoli
2 e 433) sia nel codice civile del 1942, versione originaria, la separazione funzionale tra
enti era forte e rigida: soltanto il contratto permetteva di mutare la causa dell’ente (Spada).
Sotto la vigenza del codice del 1865 si insegnava, infatti, che – quale che fosse la strut-
tura organizzativa – «se il ne è puramente ideale o artistico o culturale o di benecenza,
non si ha società civile o commerciale, ma associazione» (Adolfo R, Istituzioni di di-
ritto privato, ed. CEDAM, 1938). Unicato il diritto delle obbligazioni, nel 1942 il si-
stema assumeva un assetto che possiamo così tratteggiare:
a) la fondazione guadagna uno statuto legale organico, che accorda la personalità giu-
ridica come sicuro eetto del riconoscimento statale;
b) la parola «società» diviene sinonimo di ente (mentre, nel sistema previgente, la qua-
lità di ente era predicabile soltanto delle società commerciali);
c) è aermata una organica distinzione tra scopi delle società e degli enti del Libro
primo del c.c. 1942: da un lato – nel Libro quinto – le funzioni c.d. egoistiche
(lucro: art. 2247 c.c.; mutualità, poi nelle varianti cooperativistica – art. 2511 c.c.
– o consortile: art. 2602 c.c.); dall’altro le funzioni (che direi meglio) non egoisti-
che, perché residuali (art. 13 c.c.);
* Lo scritto origina da un intervento nel convegno “Le fondazioni nell’ordinamento giuridico italiano:
evoluzione della disciplina e creazione di nuovi modelli”, svoltosi il 15 maggio 2009 presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Università degli Studi di Cassino.
Bibliograa essenziale: C, Le trasformazioni “omogenee” ed “eterogenee”, in Il nuovo diritto societario. Liber ami-
corum Gian Franco Campobasso, a cura di Abbadessa e Portale, IV, ed. UTET, 2007, 131 ss.; C, in La Ri-
forma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, 3, sub artt. 2500 septies, 2500 octies, 2500 novies, ed. Giappichelli,
2003, 390 ss.; I., Le trasformazioni eterogenee (con particolare riguardo alla trasformazione eterogenea di società di
capitali), in P (cur.), Contributi allo studio della trasformazione, ed. Jovene, 2010, 83, ss., F, Le tra-
sformazioni eterogenee: un’apertura delle frontiere tra società lucrative ed enti non prot, in NGCC, 2005, 73 ss.;
M, Le trasformazioni eterogenee, ora in La riforma di società, cooperative, associazioni e fondazioni, ed. CE-
DAM, 2005, 77 ss.; M, Spunti sulla nuova disciplina di trasformazioni e fusioni, ivi, 93 ss.; S, Dalla
trasformazione delle società alle trasformazioni degli enti ed oltre, in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, vol. III,
tomo III, ed. Giurè, 2005, 3879; S, Prolo sistematico della “nuova trasformazione”, di prossima pubbl. nel
Commentario d’Alessandro; S, Trasformazioni eterogenee (commenti ad artt. 2500 septies, 2500 octies, 2500
novies), ivi, di prossima pubbl.

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