Eternit tra prescrizione e riforma dei reati ambientali

AutoreCosimo Ferri
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Rivista penale 1/2015
Dottrina
ETERNIT TRA PREScRIzIoNE
E RIfoRmA dEI REATI
AmbIENTALI
di Cosimo Ferri
Il reato di “disastro innominato” (art. 434 c.p.) conte-
stato nel caso Eternit era prescritto già prima che inizias-
se il processo: questo è quello che probabilmente dirà la
Cassazione (il presente scritto è precedente alla sentenza
della S.C. emanata il 19 novembre 2014 - ndr). Infatti, il
reato si consuma nel momento della immutatio loci, cioè
nel momento in cui si altera l’ambiente creando una situa-
zione di pericolo per la pubblica incolumità (è un reato di
pericolo ad effetti permanenti; non è un reato permanente
perché nei reati permanenti vi è una protrazione dell’of-
fesa che dipende dalla protrazione della condotta per cui
il reo può in qualsiasi momento interrompere condotta e
offesa). Nel caso Eternit la condotta di alterazione del-
l’ambiente, secondo la Corte di cassazione, si è senz’altro
conclusa con la chiusura dello stabilimento di Casale av-
venuta nel 1986. Di conseguenza, il reato probabilmente si
sarebbe prescritto anche con la normativa in vigore prima
della legge Cirielli a meno che non ci fossero aggravanti
(con la Cirielli la prescrizione è al massimo di 12+3 anni,
con la normativa precedente sarebbe stata al massimo di
15+7,5 anni, ma poteva essere maggiore con circostanze
aggravanti e bisogna calcolare bene gli atti interruttivi).
Il punto è che i tempi di latenza (il tempo che inter-
corre tra l’inizio del processo patologico con il contatto tra
il corpo umano e l’agente patogenetico ed il momento in
cui la malattia si manifesta) sono molto lunghi per il me-
sotelioma pleurico (20-30 ma anche 40-50 anni), e quindi
inevitabilmente le denunce vengono fatte a notevole di-
stanza di tempo dai fatti e quindi ad una distanza ancora
maggiore iniziano i procedimenti penali.
Se si fosse contestato il reato di omicidio doloso (come
ora sta facendo la Procura di Torino) e se fossero state
contestate delle aggravanti (ad es. l’uso di sostanze vene-
f‌iche), non ci sarebbero stati problemi di prescrizione per-
ché per i reati puniti con l’ergastolo la prescrizione non è
prevista. Ugualmente, se fosse stato contestato l’omicidio
doloso semplice probabilmente non ci sarebbero stati pro-
blemi di prescrizione perché la prescrizione decorre dalla
morte della p.o. (idem per omicidio colposo).
Tuttavia, nel caso dell’omicidio, il problema maggiore
è quello della prova del nesso di causalità. Questa prova
deve essere raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio,
il che implica che devono essere effettuate approfondite
indagini medico-scientif‌iche e devono essere ripetute per
ognuna delle singole vittime. A volte capita che per qual-
che persona non sono disponibili i dati (perché è deceduta
senza che fossero prelevati campioni di tessuto polmonare
e a distanza di anni il cadavere si è già decomposto op-
pure vi sono persone ancora in vita ma alcune indagini
mediche non possono effettuarsi perché troppo invasive)
oppure può capitare che una persona, oltre ad essere stata
esposta all’amianto, sia stata anche un fumatore, il che
può determinare il dubbio che il tumore sia stato causato
dall’amianto o dal fumo di sigaretta.
Oltre alla questione del nesso di causalità, sul piano
della prova nei processi penali altre problematiche (in
parte risolte dalla giurisprudenza) riguardano il fatto
che, all’epoca dei fatti, non esistevano mascherine (o al-
tri mezzi protettivi) per la polvere di amianto idonee a
proteggere in maniera assoluta dal rischio di tumore; l’uso
dell’amianto è stato espressamente vietato da una legge
solamente all’inizio degli anni ‘90 (prima era considerato
nocivo per la salute ma il suo utilizzo era lecito); era noto
che l’amianto causava alcune patologie non gravissime
(come l’asbestosi) ma non era molto diffusa la conoscen-
za del suo effetto cancerogeno (sembra che la Eternit lo
avesse comunicato agli operai alla f‌ine degli anni ‘70 ma
allora in questo caso si potrebbe porre anche un proble-
ma di consenso delle vittime); vi sono due diverse teorie
scientif‌iche (ugualmente accreditate) su come si innesca
il mesotelioma (per una basta solo un unico contatto con
la polvere di amianto e quelli successivi sono irrilevanti,
per un’altra quelli successivi aggravano e accelerano la
malattia) con conseguenti diversi effetti processuali sia
sul piano della prova dell’elemento psicologico (perché in
passato non era noto l’effetto cancerogeno) sia sul piano
dell’individuazione dei soggetti responsabili (se più per-
sone si sono succedute nel tempo nella gestione di una
fabbrica).
Diverso sarebbe stato il discorso se si fossero intenta-
te delle cause in sede civile. Mentre nel penale tutti gli
aspetti del fatto illecito devono essere provati oltre ogni
ragionevole dubbio, nel civile le regole sulla prova sono
differenti da quelle del penale e perciò è più facile arriva-

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