LEGGE COSTITUZIONALE 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio

Coming into Force18 Luglio 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/07/03/067C0001/ORIGINAL
Published date03 Luglio 1967
Enactment Date21 Giugno 1967
Official Gazette PublicationGU n.164 del 03-07-1967
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 giugno 1967 SARAGAT MORO - REALE Visto, il...

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