Estinzione del reato per condotte riparatorie: il Tribunale di Milano ne esclude l'applicazione per mancanza di integralità della riparazione del danno

AutoreGiulia Sandra Farro
Pagine91-96
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giur
Rivista penale 4/2018
MERITO
terminazione della stessa per essere stata indotta in er-
rore.
Pertanto, il Giudice ritiene di poter equitativamente
liquidare tale risarcimento nella somma di euro 500,00.
Atteso che i danni sono stati liquidati dal Tribunale nel
loro intero ammontare, non sussistono i presupposti per la
condanna al pagamento della provvisionale richiesta dalla
parte civile.
Per il principio di soccombenza, sull’imputata grava-
no le spese sostenute dalla parte civile, spese che si ri-
conoscono nella misura di Euro 1.600,00 oltre accessori,
tenuto conto della relativa complessità della causa, alla
luce delle tariffe professionali, dovendosi escludere sol-
tanto le richieste relative alla fase dell’istruttoria dibat-
timentale, per mancanza di specif‌iche attività relative.
(Omissis)
ESTINZIONE DEL REATO
PER CONDOTTE RIPARATORIE:
IL TRIBUNALE DI MILANO
NE ESCLUDE L’APPLICAZIONE
PER MANCANZA DI INTEGRALITÀ
DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO
di Giulia Sandra Farro
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Vicenda processuale e soluzione del Tribu-
nale. 3. La ratio legislativa dell’art. 162 ter c.p. 4. Campo
di applicazione della norma. 5. Presupposti applicativi della
nuova causa di estinzione del reato. 6. Prof‌ili processuali. 7.
L’art. 162 ter c.p. e la responsabilità amministrativa da reato
dell’ente.
1. Premessa
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha
esaminato funditus il discusso istituto, di recente conio,
dell’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui
all’art. 162 ter c.p., introdotto dall’art. 1, comma 1, della
L. 23 giugno 2017, n. 103. Tale causa estintiva, che è stata
def‌inita «il prof‌ilo sostanziale più rilevante» (1) della c.d.
Riforma Orlando, trae origine dalla causa di estinzione
del reato per condotte riparatorie, applicabile nel proces-
so penale avanti al giudice di pace, prevista dall’art. 35
D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274.
Stante l’attualità della previsione normativa dell’art.
162 ter c.p., sono diversi gli spunti interpretativi, sia so-
stanziali che processuali, che emergono dalla lettura della
sentenza annotata e che meritano di essere illustrati.
2. Vicenda processuale e soluzione del Tribunale
La sentenza in commento è stata occasionata da un
procedimento penale per truffa; nel caso di specie, l’im-
putato aveva simulato di essere stato investito, mentre si
trovava alla guida di una bicicletta, dall’autovettura con-
dotta dalla parte lesa, f‌ingendo che tale collisione avesse
provocato la rottura di un paio di occhiali e di un telefono
cellulare di proprietà dell’imputato medesimo. Quest’ulti-
mo aveva poi convinto la persona offesa a consegnargli la
somma di euro 1000,00 in contanti, per riparare all’asseri-
to danno, derivato dalla rottura degli oggetti citati.
Tra la difesa dell’imputato e quella della parte lesa sono
intercorse lunghe trattative extraprocessuali, protrattesi
f‌ino al giudizio e che hanno comportato, in fase predibat-
timentale, tre rinvii di udienza disposti dal Tribunale. Le
trattative hanno avuto ad oggetto la quantif‌icazione del
risarcimento del danno e sono state f‌inalizzate alla remis-
sione della querela da parte della persona offesa. Atteso
l’esito negativo di tali scambi, il difensore dell’imputato ha
formulato, in udienza, un’offerta reale di euro 1100,00, a
titolo di risarcimento del danno, non accettata dalla co-
stituita parte civile. In punto di richieste conclusive delle
parti, il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi l’e-
stinzione del reato ex art. 162 ter c.p., conclusione a cui,
comprensibilmente, si è associata la difesa dell’imputato.
Al contrario, la difesa della parte civile ha insistito nella
richiesta di condanna.
Il Tribunale, all’esito di un’articolata motivazione, ha
escluso l’applicabilità della nuova causa estintiva del rea-
to in ragione della valutazione di non integralità del risar-
cimento del danno offerto dall’imputato.
3. La ratio legislativa dell’art. 162 ter c.p.
Nella prima parte della pronuncia in commento, il Tri-
bunale richiama le principali intenzioni che hanno mos-
so il legislatore a prevedere la nuova causa estintiva per
condotte riparatorie. Tale istituto fa dichiaratamente (2)
parte della tendenza normativa, f‌inalizzata alla creazione
di un sistema def‌lattivo dei carichi penali, che ha visto
nascere, di recente, la sospensione del procedimento con
messa alla prova (art. 168 bis c.p. e ss.) e la causa di non
punibilità per tenuità del fatto (131 bis c.p.).
In seguito, il Tribunale evidenzia che la causa estintiva
di cui all’art. 162 ter c.p. si ispira espressamente, nell’inten-
to della Commissione Fiorella (3), ai modelli di giustizia
riparativa, miranti alla riconciliazione tra autore del reato
e vittima, attraverso attività f‌inalizzate alla comprensione
della condotta criminosa da parte del reo, nonché alla ripa-
razione del danno nei confronti della persona offesa.
L’enunciazione dell’intento legislativo, che ha caratte-
rizzato l’introduzione dell’art. 162 ter c.p., costituisce un
primo prof‌ilo certamente rilevante ai f‌ini della compren-

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