Estinzione e improcedibilità

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LIBRO SECONDO – PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 45
dell’evento interruttivo, acquisita
mediante dichiarazione, notifica-
zione o certificazione.
TITOLO VI – ESTINZIONE
E IMPROCEDIBILITÀ
Art. 81.PERENZIONE
1. Il ricorso si considera perento se
nel corso di un anno non sia com-
piuto alcun atto di procedura. Il
termine non decorre dalla presenta-
zione dell’istanza di cui all’articolo
71, comma 1, e finché non si sia
provveduto su di essa, salvo quanto
previsto dall’articolo 82.
Art. 82.PERENZIONE DEI RICORSI UL-
TRAQUINQUENNALI
1. Dopo il decorso di cinque anni
dalla data di deposito del ricorso, la
segreteria comunica alle parti co-
stituite apposito avviso in virtù del
quale è fatto onere al ricorrente di
presentare nuova istanza di fissa-
zione di udienza, sottoscritta dalla
parte che ha rilasciato la procura di
cui all’articolo 24 e dal suo difen-
sore, entro centottanta giorni dalla
data di ricezione dell’avviso. In di-
fetto di tale nuova istanza, il ricorso
è dichiarato perento1.
2. Se, in assenza dell’avviso di cui
al comma 1, è comunicato alle parti
l’avviso di fissazione dell’udienza
di discussione nel merito, il ricor-
1 Sul deposito del ricorso v. art. 45 (note 7 e 8).
so è deciso qualora il ricorrente
dichiari, anche in udienza a mezzo
del proprio difensore, di avere inte-
resse alla decisione; altrimenti è di-
chiarato perento dal presidente del
collegio con decreto.
Art. 83.EFFETTI DELLA PERENZIONE
1. La perenzione opera di diritto e
può essere rilevata anche d’ufficio.
Ciascuna delle parti sopporta le
proprie spese nel giudizio2.
Art. 84.RINUNCIA
1. La parte può rinunciare al ricor-
so in ogni stato e grado della con-
troversia, mediante dichiarazione
sottoscritta da essa stessa o dall’av-
vocato munito di mandato speciale
e depositata presso la segreteria,
o mediante dichiarazione resa in
udienza e documentata nel relativo
verbale3.
2. Il rinunciante deve pagare le spe-
se degli atti di procedura compiuti,
salvo che il collegio, avuto riguardo
a ogni circostanza, ritenga di com-
pensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata
alle altre parti almeno dieci giorni
prima dell’udienza. Se le parti che
hanno interesse alla prosecuzione
non si oppongono, il processo si
estingue.
2 Sulle spese di giudizio v. art. 26 (nota 1).
3 Sulle pronunce di rito in generale, art. 35.

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