Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

AutoreMaurizio Parisi
Pagine513-517

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@1. Il procedimento estintivo previsto dal D.L.vo n. 758/94

Con il decreto legislativo del 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), è stata introdotta in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 1, una particolarissima forma di estinzione delle contravvenzioni, tassativamente indicate all'allegato della legge, punite con la sola pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Mentre il Capo 1° del decreto ha provveduto ad operare la trasformazione di certi reati in illeciti di tipo amministrativo, il successivo è andato a disciplinare un procedimento assai peculiare, visto che l'effetto premiale dell'estinzione è condizionato, oltreché dal pagamento di una somma in via amministrativa - che costituisce fase ulteriore e sempre eventuale - soprattutto dall'adempimento alle prescrizioni di regolarizzazione impartite dall'organo di vigilanza. D'altro canto, se l'eliminazione della contravvenzione è ottenuta come conseguenza dell'adempimento circa le incombenze di regolarizzazione (messa in sicurezza e pagamento di una somma oblatoria), è altresì necessario che essa venga dichiarata con un pronuncia di archiviazione del giudice per le indagini preliminari. Per tale ragione, se il sistema previsto dagli artt. 19-25, D.L.vo n. 758/94, trova probabilmente la sua migliore collocazione sistematica nell'ambito delle cause di estinzione del reato, risolvendosi in una forma speciale di oblazione, sottratta alla disciplina comune di cui agli artt. 162 e 162 bis c.p., occorre tuttavia adeguatamente risaltare la singolare struttura bifasica, di tipo amministrativo-giurisdizionale 2. Uno dei pregi di tale innovazione legislativa consiste nel superamento dei vecchi problemi legati ai rapporti, non sempre chiari, tra esercizio dell'azione penale e strumenti della «diffida» 3 e della «disposizione», i quali molti dubbi in passato avevano suscitato in merito all'obbligatorietà di pervenire a procedimento penale, laddove ad esse l'imprenditore diligente vi avesse dato corretta esecuzione 4. Incertezze, del resto, ormai cancellate mediante la analitica previsione della disciplina innovativa, la quale ha introdotto, sostituendola ai precedenti, la c.d. prescrizione 5, come disposizione avente funzione riparatoria rispetto alla violazione cautelare insita nell'ipotesi delittuosa realizzata e, quindi, ripristinatoria della sicurezza sul lavoro. Accertata infatti, la violazione contravvenzionale da parte dell'autorità di vigilanza 6 ex art. 19, primo comma, lett. b, D.L.vo n. 758/94, quest'ultima procede ad impartire al contravventore una prescrizione di regolarizzazione (di cui una copia è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o a servizio del quale opera il contravventore) 7, con la fissazione di un periodo di tempo «tecnicamente necessario», prorogabile a richiesta del responsabile stesso in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento, ma che in nessun caso può eccedere i sei mesi. Il termine di sei mesi può, tuttavia, essere prorogato per una sola volta con provvedimento motivato del P.M., qualora la difficoltà dipenda da «specifiche circostanze non imputabili al contravventore». Successivamente a questa fase di prescrizione - in cui l'organo di vigilanza può individuare ulteriormente «specifiche misure per eliminare i rischi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori» - segue la verifica dell'adempimento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine inizialmente fissato o prorogato per la regolarizzazione.

In caso di esito positivo il contravventore è ammesso a pagare in via amministrativa una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. A questo punto la fattispecie complessa si è pienamente realizzata: l'organo di vigilanza comunica l'adempimento della prescrizione e il pagamento della somma entro centoventi giorni al P.M., il quale richiederà l'archiviazione del reato per l'avvenuta estinzione 8.

Da annotare che, laddove sia il verificatore ad acquisire la notitia criminis, resta fermo l'obbligo di riferirla al P.M., il quale, a sua volta, se prende altrimenti cognizione di una contravvenzione, ne informa immediatamente l'organo di vigilanza, affinché possa effettuare le proprie determinazioni in ordine alle istruzioni da impartire al responsabile. Chiariti sono i rapporti con l'esercizio dell'azione penale: il procedimento resta, comunque, sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia ai sensi dell'art. 335 c.p.p. nell'apposito registro, fino al momento del ricevimento da parte del P.M. di una delle comunicazioni dell'organo di vigilanza di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, D.L.vo 758/94 (adempimento od inadempimento alle prescrizioni di regolarizzazione), sebbene non siano preclusi né il compimento di atti urgenti 9, né l'eventuale richiesta di archiviazione per altra causa.

@2. Casi di mancata estinzione del reato

In realtà, non sempre il modello previsto dal D.L.vo n. 758/94 è in grado di offrire una agevole via di uscita al contravventore, in presenza di alcuni fatti di carattere ostativo. Il peculiare effetto estintivo, potrebbe essere, anzitutto, impedito dalla connessione del reato contravvenzionale con quello per morte o lesioni, a cause del sequestro operante nel procedimento principale. In tale senso, tuttavia, questa circostanza non dovrebbe costituire ostacolo insormontabile: a superare l'apparente impedimento, sarebbe sufficiente ottenere un dissequestro provvisorio operante ai soli fini della regolarizzazione, onde effettuare gli interventi del caso e pervenire alla successiva richiesta di archiviazione parziale ex art. 24, secondo comma, D.L.vo n. 758/94. Laddove non sussistono simili inconvenienti procedurali derivanti dalla connessione, in molte ipotesi può, invece, accadere che il procedimento estintivo non si perfezioni per altre ragioni. Così si veri- Page 514 fica, anzitutto, nell'ipotesi in cui l'organo di vigilanza accerti l'inadempimento alla prescrizione: in tal caso ne darà comunicazione al P.M. ed al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. Tale comunicazione è assai rilevante, come s'è appena visto, ai fini della prosecuzione dell'iter processuale, disponendo, al riguardo, l'art. 23 del D.L.vo n. 758/94, che il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notitia criminis, fino al momento in cui il P.M. riceve una delle comunicazioni da parte del verificatore circa l'adempimento o l'inadempimento del responsabile. In caso di accertato inadempimento prescrizionale, pertanto, il procedimento penale riprenderà il suo corso. Tuttavia si faccia attenzione al diverso modo in cui il legislatore ha preso in considerazione le diverse ipotesi di inosservanza cautelare, dovendosi distinguere in proposito tra inadempimento assoluto, parziale e relativo. Nelle prime due ipotesi (mancata esecuzione della regolarizzazione o parziale esecuzione della stessa), l'estinzione ne risulta preclusa, mentre neppure si produce alcun esito sul procedimento riavviato, salva l'eventuale rilevanza della parzialità dell'adempimento ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui al n. 6 dell'art. 62 c.p., nonché ai fini di commisurazione ex art. 133 c.p.. Da escludersi sarebbe, invece, la possibilità di accedere alla oblazione discrezionale di cui all'art. 162 bis c.p., laddove non siano ancora esauriti gli effetti del reato. Sebbene, infatti, il D.L.vo n. 758/94 non pare direttamente introdurre alcuna limitazione di principio, la norma codicistica in esame potrebbe precludere la possibilità di ammettere il contravventore al pagamento dell'oblazione, argomentando ex art. 162 bis, terzo comma, seconda parte, c.p.. L'indiretta relazione con l'insuccesso del procedimento estintivo speciale, porta a ritenere che la permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte del contravventore, sia elemento sufficiente ad escludere una prognosi favorevole in caso di mancata attuazione del programma cautelare individuato dall'organo di vigilanza ex art. 20, D.L.vo n. 758/94. Differentemente è a dirsi, invece, per il caso di inadempimento soltanto relativo, che si verifica allorquando l'adempimento avviene in un tempo superiore a quello prescritto ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose si realizza con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza. In tali ultime situazioni, fermo restando la legittima ricorribilità all'oblazione estintiva discrezionale ex art. 162 bis, sarà il contravventore ammesso a pagare, in caso di apprezzamento favorevole del giudice, una somma di denaro ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (ossia della stessa entità che avrebbe dovuto sborsare laddove avesse osservato la prescrizione), avendosi in tal modo una equiparazione premiale operata in sede giudiziale.

Problema apparentemente irrisolto, quello dell'ingiusta inattuazione del favorevole procedimento estintivo, in forza di una errata percezione di inadempimento da parte dell'organo di vigilanza: sebbene, accertati ex post i requisiti di regolarizzazione previsti dalla legge, il contravventore potrebbe sempre avvalersi dell'oblazione discrezionale ex art. 162 bis c.p., questi verrebbe tuttavia a perdere parte del beneficio premiale, dovendo pagare una somma estintiva più alta (metà del massimo, anziché un quarto) 10. Sicché, in simile ipotesi, non può escludersi che il giudice possa applicare la riduzione ex art. 21, secondo comma, D.L.vo n. 758/94, almeno in via di semplice beneficio, avendo ritenuta inadeguata la valutazione negativa dell'autorità amministrativa. Tale convinzione risulta rafforzata dall'orientamento della Corte costituzionale, la quale ha statuito che nell'ipotesi in cui l'indagato non possa apparentemente accedere al meccanismo di...

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