DECRETO 3 dicembre 2007 - Agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 181/1989, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1976/2000. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006, del regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal regolamento (C...

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, gli articoli 5 e 8, nei quali, fra l'altro, e' affidata alla SPI la realizzazione di un Piano di promozione industriale;

Vista la nota di autorizzazione SG(96)D/5815 del 26 giugno 1996, con la quale la Commissione UE ha informato le autorita' italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del Trattato CE, nonche' degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

Vista la nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorita' Italiane adottato le opportune misure sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato;

Vista la successiva nota di autorizzazione della Commissione europea del 18 settembre 2003 C(2003) 3365 con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo ex legge n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della legge n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003), e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in presenza di crisi settoriali localizzate;

Viste le ulteriori estensioni degli incentivi ex legge n. 181/1989 riconducibili all'autorizzazione comunitaria di cui al precedente paragrafo e approvate con l'art. 1, commi 265-268 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004; con l'art. 11, commi 8 e 9 della legge n. 80 del 14 maggio 2005; con l'art. 1, comma 30 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005; con l'art. 37 della legge n. 51 del 23 febbraio 2006; con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 302 del 1° novembre 2006, pag. 29, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per gli investimenti a finalita' regionale;

Visto il Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 10 del 13 gennaio 2001, e successive modifiche ed integrazioni, come prorogato dal Regolamento n. 1976/2006, pubblicato nella G.U.C.E. L 368 del 23 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e delle medie imprese;

Prso atto che la Commissione europea ha approvato in data 28 novembre 2007 la Carta di aiuti a finalita' regionale 2007-2013;

Considerato, inoltre, che l'applicazione del regime di aiuti di cui alla legge n. 181/1989 risulta soggetta alle regole sul cumulo degli aiuti sia nel caso di aiuti per finalita' diverse, sia che si tratti di aiuti per la stessa finalita' finanziati da regimi diversi adottati da uno stesso ente o da vari enti, dovendosi, in tal caso, rispettare il massimale piu' elevato dei vari regimi interessati;

Considerato, altresi', che il regime di cui trattasi e' specificatamente soggetto alle disposizioni e alle norme comunitarie concernenti taluni settori di attivita' tra cui quelli soggetti al Trattato CECA, i trasporti, la pesca e l'agricoltura, compreso il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Considerato che Sviluppo Italia S.p.A. e' subentrata alla SPI in tutti i rapporti giuridici ed economici e nelle funzioni ad essa gia' assegnate dalle norme legislative vigenti per effetto dell'art. 3, punto 2 del decreto legislativo n. 1/1999 e da ultimo per effetto della fusione per incorporazione della SPI medesima in Sviluppo Italia S.p.A., decorrente dal 1° luglio 2000, disposta nell'ambito del programma di riordino di cui al citato decreto legislativo integrato e modificato con decreto legislativo n. 3 del 14 gennaio 2000;

Ritenuto di dover emanare a Sviluppo Italia S.p.A. (ora denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 460, legge n. 296/2006) direttive per l'adeguamento del regime di aiuti ex legge n. 181/1989, e successive estensioni al sopra citato Regolamento (CE) n. 1628/2006 in materia di aiuti a finalita' regionale per il periodo 2007-2013 nonche' al Regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal Regolamento n. 1976/2006;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di intervento

  1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito denominata «Agenzia») nell'ambito della realizzazione del Programma di Promozione Industriale di cui alle leggi n. 181/1989, n. 513/1993 e alle ulteriori estensioni approvate con le disposizioni normative di cui alle premesse, dovra' operare, per la concessione degli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei principi contenuti nel Regolamento di esenzione (CE) n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 302 del 1° novembre 2006, limitatamente alle aree comprese nella nuova Carta degli aiuti a finalita' regionale 2007-2013, approvata dalla U.E. in data 28 novembre 2007.

  2. Per la concessione degli aiuti alle P.M.I., consentita nelle restanti aree del territorio nazionale, L'Agenzia operera' nel rispetto del Regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001, e successive modifiche ed integrazioni, come prorogato dal Regolamento n. 1976/2006 pubblicato nella GUCE L 368 del 23 dicembre 2006, istituito in esenzione.

    Art. 2.

    Aree ammesse e tipologia degli aiuti

  3. Le zone di intervento del cennato Programma di Promozione Industriale sono quelle relative all'elenco completo e tassativo dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi di cui alla delibera CIPI del 13 ottobre 1989 come integrati dalle successive estensioni della legge n. 181/1989 richiamate nelle premesse, tutti riportati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

  4. Nelle aree di crisi di cui all'elenco allegato sub (1) non ricomprese nella nuova Carta degli aiuti a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla U.E. in data 28 novembre 2007, gli interventi agevolativi sono limitati alla concessione di aiuti alle PMI come disciplinati dal sopra richiamato Regolamento (CE) n. 70/2001, e successive modifiche ed integrazioni.

  5. Le misure agevolative massime ammesse agli aiuti a finalita' regionale sono quelle consentite, in rapporto sia alla localizzazione dell'investimento in aree 87, 3 a e 87, 3 c, sia alla dimensione dell'impresa (piccola, media o grande) calcolate in ESL, secondo le intensita' previste dalla nuova Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013.

  6. I massimali d'aiuto di cui al comma 3 si applicano all'importo totale del sostegno pubblico a favore del progetto beneficiario di aiuti, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante fondi locali, regionali, nazionali o comunitari. Gli aiuti concessi ai sensi della legge n. 181/1989 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato, ne' con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale - anche a titolo «de minimis» - in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensita' d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013.

  7. L'apporto minimo necessario per l'accesso alle agevolazioni da parte del beneficiario al finanziamento deve essere pari o superiore al 30% dell'investimento complessivo programmato.

    Art. 3.

    Settori e progetti ammessi

    Il regime in oggetto non puo' essere applicato ai settori della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, fermo restando la possibilita' di applicazione al comparto della trasformazione agricola nel pieno rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati nella G.U.C.E. C 319 del 27 dicembre 2006.

    Il regime non puo' essere applicato altresi' ai settori dei trasporti, della costruzione navale, dell'industria carbonifera, della siderurgia e delle fibre sintetiche.

    Sono esclusi dal regime gli aiuti alle imprese in difficolta' e/o alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficolta', secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 244 del 1° ottobre 2004.

    Per l'elencazione dei settori produttivi di applicabilita' del regime nonche' di quelli esclusi si fa rinvio ai criteri riportati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

    Per quanto riguarda la disciplina degli aiuti ai grandi progetti di investimento secondo la definizione contenuta all'art. 2, comma 1, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1628/2006, l'Agenzia...

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