L'estensione dell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria

AutoreGiovanni Roma
Pagine543-551
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L’estensione dell’ambito di applicazione
della Cassa integrazione guadagni straordinaria
Giovanni Roma
Norme commentate: art. 2, comma 70 e art. 3,
commi 1, 2 e 3, l. 28 giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. La stabilizzazione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria a
favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e delle
imprese di vigilanza. - 2. La stabilizzazione degli interventi a favore delle imprese del tra-
sporto aereo e del sistema aeroportuale. - 3. La stabilizzazione degli interventi a favore dei
lavoratori del settore portuale. - 4. L’intervento straordinario di integrazione salariale per le
imprese interessate da procedure concorsuali.
1. Il comma 1 dell’art. 3 è, in sostanza, la testuale riproposizione del-
l’originario art. 40 del ddl n. 3249 riguardante l’estensione a particolari setto-
ri della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria.
La norma in commento aggiunge un comma 3-bis all’art. 12 della l.
223/1991 (estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento
straordinario di integrazione salariale) che nei fatti stabilizza una disciplina tem-
poranea che trova le sue origini in interventi legislativi dei primi anni ‘90.
Una prima estensione delle disposizioni dell’art. 12 l. 223/1991 la si
ritrova già nell’art. 7, comma 7 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in
l. 19 luglio 1993, n. 236 che estendeva, sino al 31 dicembre 1995, le dispo-
sizioni in materia di trattamento di integrazione salariale alle imprese eser-
centi attività commerciali che occupassero più di 50 dipendenti, nonché alle
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupassero
più di 50 dipendenti e alle imprese di vigilanza: in sostanza alle imprese ora
considerate dalle lettere a) b) e c) della nuova disciplina.
La previsione è stata poi successivamente reiterata per circa 20 anni con
apposite norme a termine (tra gli interventi dell’ultimo triennio vedi, per le
imprese dei settori commerciale, viaggi e turismo e vigilanza, l’art. 2, c. 136
l. 191/2009 che proroga per tutto il 2010, e nei limiti delle risorse stanziate,
la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (e di mobilità) ai
dipendenti delle imprese in questione, facendo riferimento all’art. 19, c. 11
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; vedi anche l’art. 1, comma 32 l. 220/2010
che proroga la concessione dei trattamenti al 2011, nonché l’art. 33, c. 23 l.
183/2011 che detta la proroga fino al 2012).
L’intervento rappresenta la sostanziale “stabilizzazione” di un regime di
trattamenti permanentemente in proroga, infatti le imprese ora incluse nel

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