VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art
1.
Sono estese all'Istituto nazionale orfani camicie nere le disposizioni dell'art. 2 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sull'Opera nazionale orfani di guerra concernenti il godimento delle norme di favore generali e speciali dettate per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e la non applicabilita' delle altre norme che disciplinano le istituzioni stesse.
Sono pure estese all'Istituto predetto le norme contenute nell'articolo citato riguardanti l'esenzione tributaria, il trattamento fiscale privilegiato, le esenzioni o riduzioni delle tariffe postali, telefoniche e telegrafiche nella misura vigente per gli uffici statali.
Art
2.
L'esenzione da qualsiasi tassa o diritto, di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e' estesa a tutte le liberalita' disposte a favore dell'Istituto nazionale orfani camicie nere.
Art
3.
Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Non si fa peraltro luogo a ripetizione dei tributi non ancora pagati dall'Istituto alla stessa data.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE...