Estense Covered Bond S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130), dell'articolo 58 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) e dell'articolo 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice in materia di Protezione dei dati Personali).

Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 130 del 10 novembre 2011, Estense Covered Bond S.r.l. comunica che, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, ai sensi di un contratto "quadro" di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario concluso in data 2 novembre 2011 (come successivamente modificato) indicato nel summenzionato avviso di cessione, ha acquistato pro soluto in data 4 maggio 2012 da Banca popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa, una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' cooperativa, con sede legale in via San Carlo, 8/20, 41100 Modena, Italia, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Modena 01153230360, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 4932, capogruppo del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5387.6 (il "Cedente"), ogni e qualsiasi credito (i "Crediti") derivanti da contratti di mutuo (i "Mutui") aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il "Decreto MEF"), che alla data del 31 marzo 2012 (salvo ove diversamente previsto) presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o piu' persone fisiche (ivi inclusi liberi professionisti o ditte individuali) residenti in Italia; 2. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 3. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro); 4. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%; 5. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento: (i) metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile; (ii) metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono comprensive di una componente capitale costante nel tempo e di una componente di interesse variabile; (iii) metodo di ammortamento che prevede rate costanti e durata estendibile sino ad una data massima; 6. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi gli immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A11; 7. mutui che siano retti dal diritto italiano; 8. mutui garantiti da ipoteca di primo grado...

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