Estense Covered Bond S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130), dell'articolo 58 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) e dell'articolo 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice in materia di Protezione dei dati Personali).

Estense Covered Bond S.r.l. (il "Cessionario") comunica che, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, in data 2 novembre 2011 ha concluso con Banca popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa (il "Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario (il "Contratto di Cessione"). In virtu' del Contratto di Cessione, Banca popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa ha ceduto e cedera' ad Estense Covered Bond S.r.l., periodicamente e pro soluto, ed Estense Covered Bond S.r.l. ha acquistato e dovra' acquistare da Banca popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa ogni e qualsiasi credito derivante da mutui fondiari e/o ipotecari residenziali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il "Decreto MEF") (i "Mutui"). In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, il Cessionario ha acquistato pro soluto da Banca popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa, con efficacia a far data dal 30 settembre 2011, i crediti derivanti dai Mutui che alla suddetta data rispettavano i seguenti criteri: 1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o piu' persone fisiche (ivi inclusi liberi professionisti o ditte individuali) residenti in Italia; 2. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 3. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro); 4. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%; 5. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento: (i) metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile; (ii) metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono comprensive di una componente capitale costante nel tempo e di una componente di interesse variabile; (iii) metodo di ammortamento che prevede rate costanti e durata estendibile sino ad una data massima; 6. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi gli immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A11; 7. mutui che siano retti dal diritto italiano; 8. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili, intendendosi per tale: (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale...

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